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DDT, documento di trasporto

Con effetto dal 27.9.1996 è soppresso l’obbligo di emettere la bolla di accompagnamento ed al contempo è richiesta l’emissione di un documento di trasporto, al fine di consentire la fatturazione differita, ovvero l’individuazione della provenienza dei beni in conto lavorazione, riparazione, deposito, comodato, al fine di vincere la presunzione legale di cessione dei beni.
In caso di passaggi interni di beni (tra negozi, magazzini o altre sedi dichiarate ai fini Iva in capo al medesimo soggetto) non sorge l’obbligo di emissione del documento di trasporto, in quanto vengono meno le ragioni sopracitate. In questi casi, l’eventuale emissione del documento di trasporto ha una funzione prettamente gestionale.

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