fbpx
TORNA ALLE NEWS

Decreto «clima», misure agevolative

Il D.L. 111/2019, recante «Misureurgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229», entrato in vigore il 15.10.2019, ha introdotto importanti misure dirette al rispetto degli obblighi comunitari sulla qualità dell’aria e la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi a seguito degli eventi sismici. Tra le misure previste vi sono le seguenti: incentivi alla rottamazione di autovetture e motocicli, alla incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, e differimento dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi a seguito degli eventi sismici.

Decreto «clima» – Novità

Il D.L. 111/2019 (cd. Decreto «clima») introduce misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva n. 2008/50/Ce per il miglioramento della qualità dell’aria e la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici.

L’art. 2 prevede misureper incentivare la mobilità sostenibile nelle Aree metropolitane, istituendo un apposito Fondo denominato «Programma Sperimentale Buono Mobilità», con una dotazione, rispettivamente, di euro 50 milioni per il 2019, di euro 70 milioni per il 2020, di euro 70 milioni per il 2021, di euro 55 milioni per il 2022, di euro 45 milioni per il 2023 e di euro 10 milioni per il 2024. Inoltre, viene riconosciuto, nel limite di spesa di cui sopra e fino a esaurimento risorse, un «Buono Mobilità» destinato ai cittadini che risiedono in Comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare entro i successivi 3 anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Per la stessa finalità viene autorizzata una spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

All’art. 3 sono introdotte disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, con lo stanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari all’attuazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’Ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

All’art. 4 sono previste azioni per la riforestazione, finanziando con euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle Città metropolitane.

L’art. 5, invece, stabilisce che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea 2.12.2014, relativa alla procedura d’infrazione n. 2077/2003, può avvalersi, sulla base di apposite Convenzioni, di Società in-house delle Amministrazioni centrali dello Stato, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambientedi cui alla Legge n. 132 del 28.6.2016, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica.

 L’art. 6 affronta il tema della pubblicità dei dati ambientali, in attuazione delle previsioni della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25.6.1998 e resa esecutiva con la L. 108/2001.

Infine, l’art. 7 prevede misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, riconoscendo in via sperimentale agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) ed e), del D.L. 114/1998, un contributoeconomico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno. Tale contributo viene corrisposto, secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite di complessivo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

condividi.