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Decreto dignità, novità sui contratti a termine dal 14/7/2018

A decorrere dal 14/7/2018, il periodo massimo, comprensivo di proroghe, di un contratto a tempo determinato senza necessità di causali e di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi; qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni sopra indicate, oltre i 12 mesi.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra indicate. Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (e non più 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (in precedenza 5) nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Tali disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data del 14/7/2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla stessa disciplina in materia di durata e proroghe.
Ai rapporti di lavoro subordinato a termine si applica già da anni un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che aumenta, a decorrere dal 14/7/2018, di uno 0,5% ad ogni rinnovo, anche in somministrazione.

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