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Decreto fiscale, nasce il sostituto del sostituto d'imposta

Il decreto fiscale introduce importanti novità che coinvolgono anche i sostituti d’imposta: dalle compensazioni in F24 all’istituzione del sostituto del sostitutod’imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cd. “Decreto Fiscale”, interviene su diverse disposizioni, che coinvolgono, direttamente o in parte, anche i sostituti d’imposta.

Statuto del contribuente L’art. 1 del decreto modifica lo statuto de contribuente stabilendo che chi si accolli il debito fiscale altrui provveda al pagamento con le consuete modalità, escludendo però la possibilità di utilizzare in compensazione crediti dell’accollante. I versamenti in violazione della predetta disposizione si considerano come non avvenuti e risultano quindi applicabili le sanzioni per ritardato o omesso versamento e violazioni alle compensazioni.

Chiusura partite IVA L’art. 2 stabilisce che per colui al quale sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, sia esclusa la facoltà di avvalersi, a decorrere dalla notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti (anche se maturati con l’attività esercita con la partita IVA in questione).

Contrasto alle indebite compensazioni L’art. 3 si occupa di rivedere modalità e tempistiche delle compensazioni dei crediti mediante F24, al fine di contrastare indebite compensazioni. In particolare:

  • i crediti (da imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP) che emergono dalle dichiarazioni fiscali, di importo superiore a € 5.000 (peraltro soggette al visto di conformità), possono essere oggetto di compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (si ritiene risultino coinvolti anche i sostituti d’imposta);
  • chi intende effettuare (non più solo i titolari di partita IVA) compensazioni dei crediti IVA, imposte, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, crediti maturati dai sostituti d’imposta e crediti di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Le predette disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. L’art. 3, c. 4, stabilisce che l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail sono tenuti a definire procedure di cooperazione al fine di contrastare indebiti compensazioni dei crediti. Inoltre, l’Inps e l’Inail possono inviare segnalazione all’Agenzia su compensazioni di propria pertinenza che si ritiene presentino profili di rischio. Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione della delega di pagamento (F24), l’art. 3, c. 5, stabilisce che qualora dall’attività di controllo i crediti indicati in F24 si rilevino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la mancata esecuzione della delega di pagamento determinando l’applicazione delle corrispondenti sanzioni. È data facoltà al contribuente di fornire, entro 30 giorni, i necessari chiarimenti. In ogni caso non si procede all’iscrizione a ruolo se si paga entro 30 gg. (le citate disposizioni sono da rendere operative con apposito provvedimento dell’Agenzia). Alla mancata esecuzione della delega è altresì applicabile la nuova sanzione amministrativa di € 1.000 per delega. Le disposizioni dell’art. 3, cc. 5 e 6 risultano applicabili a partire da marzo 2020.

Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti L’art. 4, in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, dispone, con decorrenza 1° gennaio 2020, quanto segue:

  • i sostituti d’imposta che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilati (IRPEF e addizionali) trattenute, dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • l’obbligo riguarda tutte le ritenute effettuate nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale dipendente impiegato nell’appalto;
  • la provvista per il versamento è fornita dall’impresa appaltatrice affidataria (e subappaltatrice) con almeno 5 giorni lavorativi prima rispetto alla scadenza del versamento;
  • il committente effettua il versamento nei termini senza possibilità di compensazione per conto del soggetto che ha effettuato le ritenute, il cui codice fiscale andrà indicato nella delega mod. F24;
  • le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a fornire al committente anche la seguente documentazione:
    – elenco nominativo dei lavoratori identificati dal C.F., impiegati nel mese precedente;
    – il dettaglio delle ore prestate;
    – l’ammontare delle retribuzioni corrisposte;
    – il dettaglio delle ritenute eseguite (si ritiene anche il dettaglio dei codici tributo delle somme anticipate dal datore di lavoro e che generano somme a credito da esporre nel mod. F24, come per esempio le somme da esporre a credito nella delega di pagamento con i codici tributo 1655, 1627, 1631 ecc.);
    – tutti i dati utili per la compilazione del mod. F24;
    – i dati del bonifico effettuato al committente per la provvista;
  • se l’impresa appaltatrice ha già maturato corrispettivi può chiedere che le somme in questione vangano compensate con i citati corrispettivi;
  • i committenti sono responsabili per la tempistica del versamento delle trattenute entro i limiti delle somme ricevute a titolo di provvista;
  • alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici che non osservano le disposizioni sopra esposte, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi vincolando le somme al pagamento delle ritenute (ne deve essere data comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni; la regolarizzazione entro il predetto termine può essere effettuata con ravvedimento operoso);
  • il committente, entro 5 giorni, effettua la comunicazione, all’impresa appaltatrice e subappaltatrice, dell’avvenuto pagamento;
  • il versamento può continuare ad essere effettuato direttamente dalle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, previa comunicazione (almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di pagamento) al committente (con indicati i requisiti; la modulistica sarà predisposta dall’Agenzia delle entrate) a condizione che:
    – risultino in attività da almeno 5 anni ovvero nei precedenti 2 anni abbiano effettuato attività per importo superiore a € 2.000.000;

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. La verifica va fatta con l’ultimo giorno del mese precedente la scadenza della comunicazione;

  • è vietato da parte delle imprese appaltatrici/subappaltatrici destinatarie della presente disposizione di avvalersi dell’istituto della compensazione per estinguere crediti previdenziali, assistenziali e assicurativi INAIL (relativi al personale occupato nell’appalto/subappalto e per la durata dello stesso). Deve essere chiarito se detta disposizione valga solo per chi si avvale del committente per effettuare i versamenti o anche quando l’appaltatore può continuare ad operare direttamente (alla luce del tenore letterale della norma, sembrerebbe valere in ogni caso);
  • il mancato pagamento delle imposte fa scattare le sanzioni di cui all’art. 10-bis, D. Lgs. 74/2000.

Quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 impegnerà in modo significativo le amministrazioni del personale, gli studi professionali e gli uffici delle associazioni datoriali che dovranno estrapolare dall’elaborazione degli stipendi delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) i necessari dati che dovranno essere comunicati ai committenti (si pensi a un’impresa di pulizie che occupa dipendenti, nel mese, presso più committenti). Inoltre, dovrà essere chiarito in modo inequivocabile se vengono coinvolti anche i contratti di sub-fornitura.

Riduzione del contante L’art. 18 stabilisce, in materia di utilizzo del contante, quanto segue:

  • Dal 1° luglio 2020, il limite di € 3.000, scende a € 2.000 (si introduce una sanzione minima di € 2.000);
  • Dal 1° gennaio 2022, il limite di € 2.000 scende a € 1.000 Si introduce una sanzione minima di € 1.000).

Rottamazione ter L’art. 37 stabilisce che la scadenza trascorsa del 31 luglio 2019 (art. 3, cc. 21, 22, 23, 24, D.L. 119/2018, L. 136/2018) è spostata al 30 novembre 2019.


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