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Decreto Lavoro

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il c.d.Decreto Lavoro.
Incentivi a favore dei giovani – è stato previsto un incentivo per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che ricadono anche in una sola delle seguenti condizioni:
a. privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b. privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c. vivano da soli con una o più persone a carico.
Gli incentivi riguardano:
1. coloro i quali intendono assumere un lavoratore a tempo indeterminato: l’incentivo sarà di 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata di 18 mesi;
2. coloro i quali intendono trasformare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato: l’incentivo sarà di 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata di 12 mesi; in questo caso, alla trasformazione deve corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore.
L’incentivo mensile, che non potrà essere superiore a € 650,00, verrà corrisposto, al datore di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento (viene fatta salva la diversa regola vigente per il versamento dei contributi in agricoltura).
L’assunzione, per ricevere l’incentivo statale, deve comportare un incremento occupazionale netto e deve essere effettuata dal 29 giugno 2013 (e comunque a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei fondi stanziati) al 30 giugno 2015. Detto incremento occupazionale viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione. I dipendenti con contratto a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro. Il legislatore ha, inoltre, previsto che il calcolo relativo all’incremento della base occupazionale debba essere fatto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo – anche per interposta persona – allo stesso soggetto.
Linee guida sulla Formazione nell’Apprendistato – Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni dovrà provvedere ad adottare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da microimprese, piccole e medie imprese. Fino al 31 dicembre 2015 i tirocini formativi e di orientamento – anche presso le Pubbliche Amministrazioni – nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, saranno adottabili con le disposizioni contenute nell’art.18 della L. n.196/97 e Decreto Interministeriale n.142/98. In considerazione di ciò, anche la durata massima dei tirocini sarà rimodulata in base alle previsioni dell’art.7 del Decreto Interministeriale:
a. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co.1 dell’art.4 della legge 8 novembre 1991, n.381, con l’esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
f. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Infine, le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano questo istituto dovranno prevedere il pagamento di un’indennità per i tirocinanti. A tal scopo viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, un apposito fondo (2 milioni l’anno per gli anni 2013-2014-2015).
Compito della norma è quello di rafforzare le prospettive di formazione e di occupazione dei giovani con meno di 29 anni di età, attraverso il rilancio anche dell’istituto del tirocinio formativo e di orientamento.
Incentivi per l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno – Nelle regioni del Mezzogiorno vengono previsti ulteriori incentivi nei limiti di spesa di 108 milioni di euro per l’anno 2013, 108 milioni di euro per l’anno 2014 e 112 milioni di euro per l’anno 2015 per le seguenti finalità:
– favorire l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (80 milioni di euro);
– favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici (80 milioni di euro);
– consentire di svolgere tirocini formativi in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione (NEET), di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (168 milioni di euro).
Carta acquisti – Viene avviato il “Programma per l’inclusione sociale” al fine di mitigare il gap reddituale tra le Regioni del Nord e quelle del Meridione con l’estensione della sperimentazione della c.d. carta acquisti prevista dall’art.60 del D.L. n.5/125, presso quei territori delle Regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti.
Garanzia per i Giovani -Viene istituita, presso il Ministero del Lavoro, un’apposita Struttura di missione che opererà in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l’impiego.
Istruzione e formazione professionale -Viene estesa ai primi 3 anni di scuola degli istituti professionali la possibilità di utilizzare fino al 25% dell’orario annuale delle lezioni per sviluppare, tra gli studenti, argomenti connessi alle specifiche necessità di settori del mercato del lavoro.
Contratto a tempo determinato – Cambiano, parzialmente, i presupposti per l’utilizzo del contratto a tempo determinato privo di causale per una durata massima di 12 mesi:
a. nell’ipotesi in cui si tratti di primo rapporto a tempo determinato concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;
b. in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche il contratto acausale, così come il contratto a tempo determinato motivato, sarà prorogabile nel limite della durata massima (12 mesi); Al contratto acausale si potrà applicare la c.d. prosecuzione di fatto, che è quel periodo ulteriore di 30 o 50 giorni (a seconda che il contratto sia stato di massimo 6 mesi o superiore) che può essere concordato tra le parti alla scadenza formale del contratto. Sempre in materia di “prosecuzione di fatto”, viene meno la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego introdotta dalla L. n.92/12.
Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti e tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto). Inoltre, gli intervalli non si applicano nei seguenti casi:
– nel caso si tratti di lavoro stagionale;
– in tutte le ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Viene sancita l’esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n.223/91 (per i lavoratori in mobilità) dai limiti del D.Lgs. n.368/01.
Infine, i limiti numerici dei rapporti a tempo determinato che un’azienda può effettuare, e che vengono previsti dai contratti collettivi, si estendono anche ai rapporti a termine privi di causale.
Contratto di lavoro intermittente – I lavoratori a “chiamata” potranno essere utilizzati, per prestazioni di lavoro intermittente, per massimo 400 giornate nell’arco di 3 anni solari; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all’entrata in vigore del decreto.
Al datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente non viene applicata la sanzione introdotta dalla Riforma Fornero (da € 400,00 a € 2.400,00), qualora risulti la volontà di non nascondere la prestazione stessa.
Il periodo transitorio per i contratti di lavoro intermittente in essere alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non rispettano le nuove disposizioni di legge, infine, cesseranno di produrre effetti dal 1° gennaio 2014 e non, come il legislatore della stessa Riforma aveva previsto, il 18 luglio 2013.
Co.co.pro. – La modifica del Decreto Lavoro ha riguardato il fatto che tra i due elementi (esecutivi – ripetitivi) ci debba essere una congiunzione e cioè l’esecutività deve essere evidenziata contestualmente alla ripetitività dell’evento.
Lavoro occasionale accessorio – Il legislatore ha espunto, dall’articolo di riferimento di questa tipologia contrattuale, la natura meramente occasionale del rapporto.
In considerazione di ciò, quale unico parametro di riferimento per tali prestazioni rimane il limite di € 5.000,00 complessivi, riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti e per anno solare. Per soggetti svantaggiati, quali disabili, detenuti, tossicodipendenti o beneficiari di ammortizzatori sociali, le Pubbliche Amministrazioni potranno provvedere ad utilizzarli con questa tipologia contrattuale. Viene lasciato al Ministero del Lavoro stabilire specifiche condizioni di utilizzo, modalità ed importi dei buoni orari (voucher).
Conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per GMO – Il legislatore precisa che la procedura obbligatoria di conciliazione, prevista dalla Riforma Fornero e che deve essere effettuata prima di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non dovrà essere applicata nei seguenti casi:
licenziamento per superamento del periodo di comporto
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Incentivo per coloro i quali assumono percettori di ASpI – È prevista la concessione di un contributo per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di lavoratori disoccupati che fruiscono dell’ASpI. L’incentivo sarà pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. L’incentivo non spetterà per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei sei mesi per l’esercizio del diritto di precedenza o, qualora il nuovo datore di lavoro, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, o, infine, l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
Fondi di solidarietà – Il termine assegnato alle parti sociali per stipulare accordi collettivi finalizzati a costituire fondi bilaterali nei settori non coperti dalla normativa sulle integrazioni salariali, con la finalità di assicurare una tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro per riduzione sospensione dell’attività lavorativa per ipotesi nelle quali la normativa prevede il ricorso alla Cigo o alla Cigs, slitta dal 18 luglio 2013 al 31 ottobre 2013.
Dimissioni in bianco – Vengono estese le tutele per il contrasto delle c.d. dimissioni in bianco anche ai collaboratori a progetto e ai lavoratori con contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che dovranno provvedere a convalidare le proprie dimissioni, o le risoluzioni consensuali, attraverso le procedure previste dall’art.4, commi dal 16 al 23, della L. n.92/12.
Stato di disoccupazione – I disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari a € 8.000,00 lordi in caso di lavoro subordinato e € 4.800,00 lordi se la prestazione è di natura autonoma.
Banca dati politiche attive e passive – Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva e passiva di tutti gli organismi centrali e territoriali, viene istituita, presso il Ministero Lavoro, la Banca dati delle politiche attive e passive. Questa banca dati dovrà raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.
Responsabilità solidale negli appalti – Le disposizioni previste in materia di obbligazione in solido del committente con l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori di questi ultimi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, vengono allargate anche ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Viceversa, il legislatore chiarisce che la disposizione non trova applicazione in caso di contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche amministrazioni. Ultima precisazione, in materia di applicazione dell’art.29 del D.Lgs. n.276/03, riguarda l’intervento del contratto collettivo che potrà avere effetto sui trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto ma non in relazione ai contributi previdenziali ed assicurativi. Si ricorda che l’art.50 del D.L. n.69/13, è intervenuto su alcuni commi dell’art.35 della L. n.248/06, eliminando la responsabilità solidale del committente limitatamente all’Iva e lasciando inalterata quella tra appaltatore e subappaltatore con riferimento alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente.
Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza – A decorrere dal 1° luglio 2013 tutte le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n.81/08), nonché da altre norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sono state rivalutate del 9,6%.
Contratti di prossimità – La validità dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale è subordinata al loro deposito presso la DTL competente.
Semplificazione delle comunicazioni – La pluriefficacia della comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego dell’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga è valida ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali. Inoltre, la comunicazione è valida anche nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Flussi extracomunitari – Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, prima di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve verificare, presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
Emersione dei cittadini non comunitari irregolari – Il legislatore modifica alcune norme inserite nel D.Lgs. n.109/12, che ha previsto, lo scorso anno, una sanatoria di lavoratori extracomunitari clandestini presenti sul territorio italiano.Viene previsto che nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, sempreché vi sia stato effettivamente un rapporto di lavoro tra le parti, al lavoratore viene rilasciato, comunque, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Per quanto riguarda i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore, questi vengono archiviati. Nel caso in cui vi sia stata una cessazione del rapporto di lavoro, nelle more dell’emersione, la procedura si considera conclusa ed al lavoratore viene rilasciato il permesso di attesa occupazione, ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso, i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore saranno archiviati.
Società semplificate a responsabilità limitata -Viene eliminato il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto, che vengono pertanto eliminate.
Start up innovative – Sono state modificate alcune norme specifiche contenute nell’art.25, co.2, della L. n.221/12, finalizzate a rendere più agevole lo sviluppo delle c.d. start-up innovative.
Calcolo del reddito per la pensione di inabilità – Il limite di reddito ai fini del diritto alla pensione di inabilità a favore dei mutilati e degli invalidi civili, deve essere calcolato con un unico riferimento che è quello del reddito valido ai fini dell’Irpef. Vanno, di conseguenza, esclusi i redditi percepiti da altri componenti il nucleo familiare del soggetto interessato.
Iva – Slitta al 1° ottobre 2013, l’aumento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) dal 21 al 22%.

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