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Decreto legge Processo civile

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 10.11.2014, n. 162 contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato nel processo civile e misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata La norma entra in vigore dal 30° giorno successivo all’11.11.2014.
Si illustrano di seguito le modifiche più significative al decreto.
– Procedimento arbitrale: il ricorso al procedimento arbitrale è consentito anche in relazione alle cause che vertono su diritti aventi la propria fonte esclusiva in un Contratto collettivo di lavoro, laddove quest’ultimo lo abbia espressamente previsto. Inoltre, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000 in materia di responsabilità extracontrattuale o con oggetto il pagamento di somme di denaro in cui sia parte in causa una pubblica Amministrazione, è previsto un meccanismo di silenzio­assenso per il procedimento arbitrale. Per quanto relativo agli arbitri, gli avvocati designati devono essere iscritti da almeno 5 anni (e non più 3) nell’Albo dell’Ordine circondariale e non devono aver subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’Albo. Inoltre, la funzione di consigliere dell’Ordine e l’incarico arbitrale sono incompatibili.
– Negoziazione assistita: nell’ambito di tale procedimento, volto a risolvere in via amichevole la controversia con l’assistenza di avvocati, la violazione da parte di questi degli obblighi di lealtà e riservatezza e del principio di incompatibilità tra la figura del difensore e quella di arbitro ai sensi dell’art. 810 c.p.c. nelle controversie con il medesimo oggetto o connesse costituisce un illecito disciplinare.
– Dichiarazioni rese al difensore: viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità per la parte di produrre al difensore dichiarazioni di terzi sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, da utilizzare nell’ambito dello stesso.
– Sospensione dei termini processuali: dal 2015 i termini processuali saranno sospesi dal 1° al 31 agosto, e non più, come nella versione originaria del decreto­legge, dal 6 al 31 agosto.
– Efficienza e semplificazione del processo esecutivo: circa la possibilità di ricercare con mezzi telematici i beni da pignorare, previa verifica del diritto di procedere all’esecuzione forzata, questa è riconosciuta anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

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