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Decreto Milleproroghe 2015

Sulla G.U. 28.2.2015, n. 49 è stata pubblicata la Legge 27.2.2015, n. 11 di conversione del D.L. n. 192/2014, cosiddetto “Milleproroghe”.
In sede di conversione sono state approvate una serie di importanti disposizioni, di seguito sintetizzate.
DICHIARAZIONE IVA – Sono prorogate dal mod. IVA 2016 al mod. IVA 2017 le disposizioni di cui all’art. 1, comma 641, Finanziaria 2015 che, modificando il DPR n. 322/98, prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale: – in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO; – entro il mese di febbraio di ogni anno. Conseguentemente è stata prorogata anche l’abrogazione dell’obbligo di presentare la Comunicazione dati IVA
INCREMENTO ACCONTO IRES / IRAP 2015 – È prorogato al 30.9.2015 il termine entro il quale il MEF potrà stabilire l’aumento, per i soggetti IRES, della misura degli acconti IRES / IRAP con riferimento al 2015 (applicabile in sede di versamento della seconda / unica rata in scadenza il 30.11.2015) se con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dall’art. 15, D.L. n. 102/2013 (maggior gettito IVA scaturente dai pagamenti dei debiti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione e dalla sanatoria del contenzioso sulle slot machine) non si raggiungono gli obiettivi previsti.
IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (IMUS) – È prorogata all’1.1.2016 la decorrenza dell’imposta municipale secondaria (IMUS) prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 a partire dall’1.1.2014 e già prorogata all’1.1.2015 dalla Finanziaria 2014. Si rammenta che l’IMUS sostituirà la tassa (TOSAP) ed il canone (COSAP) per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
DECADENZA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI – Con la modifica dell’art. 11-bis, D.L. n. 66/2014, Decreto “Renzi”, è posticipato il termine entro il quale i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, previsto dall’art. 19, DPR n. 602/73 in caso di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, possono chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili. A tal fine è, infatti, ora richiesto che: – la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31.12.2014 (in luogo del 22.6.2013); – la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2015 (in luogo del 31.7.2014). Si rammenta che la nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza. Il Decreto in esame dispone inoltre che: – a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive; – qualora la richiesta di rateazione sia presentata successivamente ad una segnalazione effettuata all’Agente della Riscossione da parte della Pubblica amministrazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 a favore del contribuente che risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di ammontare almeno pari a tale limite), la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.
PROROGA 2015 REGIME DEI MINIMI – In deroga alla disposizione di cui all’art. 1, comma 85, lett. b) e c), Finanziaria 2015 che abroga il regime dei minimi, è prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno. La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili. Nel 2015, quindi, coesisteranno: – il regime dei minimi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%; – il nuovo regime forfetario, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.
PARTECIPAZIONE COMUNI ALL’ACCERTAMENTO – Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo, per il triennio 2012 – 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta al Comune ai sensi dell’art. 1, DL n. 203/2005 è stata elevata, ad opera del D.L. n. 138/2011, dal 50% al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi, se è stato istituito il Consiglio tributario. L’art. 1, comma 702, Finanziaria 2015 ha fissato al 55% la misura di tale partecipazione per il triennio 2015 – 2017. Ora, il Decreto in esame proroga al 2017 la misura del 100% della quota riconosciuta ai Comuni fissata dal citato D.L. n. 138/2011. TARI – Art. 10, comma 12-quinquiesdecies È riconosciuta la validità, limitatamente al 2014, delle deliberazioni in materia di TARI adottate dal Comune entro il 30.11.2014. Peraltro, qualora il Comune non abbia deliberato i regolamenti e le tariffe entro la predetta data, la riscossione degli importi dovuti va effettuata in base alle tariffe applicate per il 2013. Le “eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno successivo”.
ALIQUOTE 2015 GESTIONE SEPARATA INPS – È prorogato anche per il 2015 il “blocco” al 27% dell’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA. Di conseguenza, per il 2015 per detti soggetti l’aliquota è differenziata a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, ossia è pari al: – 27% (+0,72%) per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (in luogo del 30% + 0,72% previsto dalla Legge n. 92/2012), analogamente a quanto già previsto per il 2014; – 30% (+0,72%) per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA. Per il 2016 e 2017 il Decreto in esame fissa l’aliquota dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS rispettivamente nella misura del 28% e 29% in luogo del 31% e 32%. Si rammenta che per i pensionati e gli iscritti ad altra gestione obbligatoria l’aliquota per il 2015 è pari al 23,5%.

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