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Decreto Sblocca Italia

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 11.11.2014, n. 164, contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.
Di seguito si illustrano le disposizioni e le modifiche di maggiore rilevanza.
- Accordi di riduzione del canone di locazione: è confermata l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone di locazione relativamente ad un contratto ancora in essere. Inoltre, il conduttore può richiedere una riduzione del canone contrattuale. Laddove la trattativa si concluda in effetti con la determinazione di un canone minore, i Comuni possono riconoscere un’aliquota Imu ridotta.
– Immobili destinati alla locazione: è confermata la deduzione del 20% del prezzo (con un limite massimo di € 300.000) per l’acquisto effettuato dall’1.1.2014 al 31.12.2017 di unità immobiliari abitative da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciale. La legge di conversione ha previsto la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche in relazione agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto degli immobili. È stata inoltre introdotta la condizione che gli immobili siano invenduti al 12.11.2014. Sono confermati le altre condizioni e i requisiti richiesti per beneficiare della deduzione. È poi previsto che il contribuente possa cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, gli immobili acquistati con le agevolazioni in esame a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. Deve però essere mantenuto il vincolo di locazione alle stesse condizioni e il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non deve essere superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati in base alla norma.
– Contratto di godimento e futura alienazione di immobili – Rent to Buy: viene confermata la necessità di trascrizione sensi dell’art. 2645­bis c.c. per i contratti diversi dal leasing con cui al conduttore viene concesso l’immediato godimento di un immobile, con il diritto di acquistarlo entro un determinato termine, recuperando i canoni di locazione versati. La legge di conversione introduce una disposizione che prevede che le parti definiscano in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto entro il termine stabilito.
– Disposizioni in materia di autotrasporto: la legge di conversione dispone che i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali siano fruiti mediante credito d’imposta, fatta salva la possibilità per i soggetti interessati di presentare espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Il credito d’imposta in questione non è soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto e può essere utilizzato in compensazione solo dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e i contributi spettanti. Relativamente agli incentivi per la formazione professionale, il beneficiario può presentare una dichiarazione espressa di voler fruire del credito d’imposta, con le medesime modalità di cui sopra. Viene altresì previsto che­, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i soggetti della filiera dei trasporti debbano effettuare il pagamento per le
prestazioni rese in base ad un contratto di trasporto di merci su strada con strumenti elettronici, o tramite assegni, bonifici bancari o postali e comunque con ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’importo dovuto. La violazione di tale disposizione impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, società di servizi, ecc.) di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui abbiano notizia.

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