fbpx
TORNA ALLE NEWS

Deduzioni per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da locare

Il nuovo decreto stabilisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica in tema di deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari destinate alla locazione.
In particolare, il decreto fornisce in primo luogo una definizione di «unità immobiliari invendute» e descrive poi le deduzioni nello specifico, ossia in primo luogo la deduzione riconosciuta alle persone fisiche non esercenti attività commerciali per l’acquisto dall’1.1.2014 al 31.12.2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale nuove invendute o oggetto di ristrutturazione o restauro, pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo di € 300.000, comprensivi di Iva. Tale deduzione spetta anche nel caso in cui l’immobile sia concesso in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale.
Agli stessi soggetti è inoltre riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute, dipendenti da un contratto di appalto, per la costruzione di un immobile a destinazione residenziale su aree possedute dallo stesso contribuente.
Le agevolazioni in questione sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con altri benefici fiscali riconosciuti per le medesime spese.
Viene poi fissata la decorrenza del termine per la conclusione del contratto di locazione di cui alla norma citata, sono definiti i criteri per la quantificazione del relativo canone ed è disciplinato il trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria.

condividi.