fbpx
TORNA ALLE NEWS

Definizione agevolata 2018, guida operativa

Il Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata (la cosiddetta “rottamazione ter“) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Rispetto alle precedenti definizioni, il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore dei contribuenti per il pagamento in forma rateale.

Soggetti che vi possono rientrare

Possono aderire a questa procedura tutti quei soggetti che hanno cartelle esattoriali dal 1^ gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Possono aderire alla rottamazione ter anche i contribuenti che avevano già aderito alla prima rottamazione o alla rottamazione-bis con alcune limitazioni:

  • Alla “prima rottamazione” (D.L n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato alle scadenze stabilite, le rate del piano di definizione;
  • Alla “rottamazione bis” (D.L n. 148/2017) ma solo nel caso in cui il contribuente ha provveduto a saldare entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Pertanto, sono esclusi tutti contribuenti che non pagheranno tali rate entro il 7 dicembre 2018.
  • Cartelle che non rientrano nella definizione agevolata
  • Qui di seguito vediamo quali sono le cartelle esattoriali che non è possibile far rientrare nella rottamazione ter, come previsto dal D.L. n. 119/2018:
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie irrogate a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • I crediti derivanti da condanne stabilite dalla Corte dei conti;
  • Il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Modalità di adesione

Il contribuente che intenda aderire alla “rottamazione ter” è tenuto a presentare l’apposita dichiarazione di adesione, entro e non oltre il 30 aprile 2019.

I soggetti che hanno aderito alla “rottamazione bis” e intendano mettersi in regola con la rateizzazione, entro il 7 dicembre 2018, non saranno tenuti a presentare alcuna dichiarazione di adesione per i ruoli già oggetto della precedente rottamazione.

I contribuenti che hanno provveduto al pagamento parziale di cartelle esattoriali, potranno beneficiare della rottamazione ter, presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019.

Pagamento in forma rateale, novità

E’ prevista la possibilità di una rateazione delle somme dovute in 10 rate ripartite in 5 anni.

Dal 1 agosto 2019 è previsto un tasso di interesse del 2% annuo, mentre in precedenza era del 4,5%.

Cosa succede una volta presentata la domanda?

Il D.L. n. 119/2018 prevede che una volta che il contribuente abbia inviato la domanda, riceverà una “Comunicazione”, entro il 30 giugno 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tale comunicazione può avere i seguenti esiti:

  • Accoglimento della domanda. Pertanto, all’interno della comunicazione il contribuente troverà: l’ammontare delle somme dovute, la scadenza delle rate ed i relativi bollettini di pagamento;
  • Diniego della domanda.

L’accoglimento della domanda avrà il seguente effetto:

  • L’Agenzia delle entrate – Riscossione non darà seguito alle procedure esecutive già avviate. Questo solo per i debiti rientranti nella rottamazione ter;
  • L’Agenzia delle entrate – Riscossione non avvierà procedure cautelari o esecutive. Resteranno in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, è previsto, a seguito di presentazione della domanda di adesione, che siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il D.L. n. 119/2018 prevede inoltre che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione. Nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

Per chi aderisce alla sanatoria, sarà possibile rilasciare il Durc, il documento che attesta la regolarità contributiva ed ottenere 5 giorni di tollerenza per pagare le rate della rottamazione ter. 

Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.

«Saldo e stralcio», salvagente per chi è in difficoltà economiche

I debiti definibili sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali. Si tratta pertanto di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate che vengono normalmente riscosse in esito ai controlli automatizzati (articolo 36-bis Dpr 600/73 per le imposte dirette e articolo 54-bis Dpr 633/72 per l’Iva). 

Il debito deve già essere iscritto a ruolo e perciò, pur non essendo necessaria la notifica della relativa cartella, non è sufficiente il solo avviso bonario recapitato al contribuente. 

Possono poi essere estinti i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. In proposito occorrerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps, sia di artigiani e commercianti. Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.

L’estinzione dei debiti interessa solo per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. La norma ritiene grave e comprovata la situazione di difficoltà economica allorché l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro. 

L’unica eccezione a tale regola riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (articolo 14-ter della legge 3/2012), i quali, indipendentemente dall’Isee, possono estinguere i debiti iscritti a ruolo. 


L’importo da versare per l’estinzione dei debiti dipende dalla situazione economica del contribuente. 


La norma prevede l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora, inoltre a seconda dell’Isee, è dovuta una percentuale delle somme affidate alla Riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16% qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro; 
    al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro; 
  • al 35%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro. 
    Sono inoltre dovuti gli aggi e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti, invece, in stato di sovraindebitamento possono estinguere i carichi a ruolo versando il 10% delle somme iscritte alla riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre ad aggi, spese per procedure esecutive e di notifica. 


Tali percentuali valgono anche per contributi (delle casse previdenziali professionali e delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi) e il versamento sarà poi utilizzato ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.


Da evidenziare, ancora, la possibilità di estinzione agevolata dei debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Occorre che sussistano i requisiti richiesti per l’estinzione agevolata (Isee, stato di sovraindebitamento e altri) e le somme già versate saranno scomputate.  Nell’ipotesi in cui per i debiti oggetto di definizione sia pendente un giudizio, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla lite contestualmente alla presentazione della dichiarazione per aderire alla sanatoria. Deve poi depositare copia della relativa documentazione della definizione nel fascicolo e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo è sospeso dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione.

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.