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Definizione delle liti pendenti, esclusi gli avvisi bonari

I contenziosi sulle cartelle relative ad avvisi bonari non possono essere sanati con la definizione delle liti pendenti in quanto non si tratta di atti impositivi. Per beneficare della riduzione al 90% delle maggiori imposta pretese occorre la costituzione in giudizio presso la commissione provinciale entro il 24 ottobre 2018 non essendo sufficiente la notifica del ricorso all’ufficio. 

Tra gli atti impositivi definibili non rientrano gli avvisi bonari, né le conseguenti cartelle di pagamento, se discendenti da controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72) relativi ad imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Si tratta, infatti, di meri atti di riscossione relativi a quanto indicato dal contribuente o dal sostituto e non di atti impositivi che presuppongono la rettifica della dichiarazione.


L’altra novità introdotta in conversione del Dl 119/2018 consente di pagare il 90% delle imposte in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado. L’Agenzia, sul punto, ha chiarito che è definibile la lite con il 90% se al 24 ottobre 2018, il ricorso è già depositato o trasmesso alla segreteria della Ctp.


Per la determinazione degli importi dovuti, occorre far riferimento alla situazione processuale esistente alla data del 24 ottobre 2018, senza prendere in considerazione eventuali pronunce emesse in seguito a tale data. Tuttavia, al momento di presentazione della domanda il processo deve essere ancora pendente, ossia non deve essere stata pronunciata una sentenza definitiva.


Le Entrate hanno precisato che per la determinazione dell’effettivo valore della controversia devono essere esclusi gli importi che non formano oggetto della materia del contendere. Così l’interessato dovrà calcolare la percentuale dovuta per la definizione solo sulla parte di atto ancora pendente.


Interessante precisazione riguarda l’eventuale conseguenza della misura cautelare già concessa dalla Ctp o soltanto richiesta, nell’ipotesi di definizione della lite. Il perfezionamento della sanatoria produce un effetto estintivo della pretesa tributaria e pertanto l’estinzione del giudizio. A ciò consegue anche l’estinzione di precedenti misure cautelari o esecutive per la pretesa oggetto di definizione. In caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni sul recupero coattivo delle restanti somme dovute.

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