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Deleghe bloccate, sanzioni light

Tentativo di compensare crediti non utilizzabili punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

La legge di conversione al decreto fiscale attenua il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell’esercizio, da parte dell’agenzia delle Entrate, dell’attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell’articolo 37 del Dl 223/2006. La versione ante conversione prevedeva, invece, una sanzione fissa di mille euro per ciascuna delega. 

Il comma 49-bis è stato introdotto nell’articolo 37 dalla legge 205/2017 (comma 990) e consente all’Agenzia di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, la delega viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In questa seconda ipotesi, la mancata esecuzione della delega è comunicata telematicamente dalle Entrate al soggetto che ha effettuato la trasmissione; al contribuente, invece, viene inviata una comunicazione contenente l’applicazione della sanzione prevista dal comma 2-ter dell’articolo 15 del decreto legislativo 471/1997.

La legge di conversione al decreto fiscale interviene sul predetto comma 2-ter e, in luogo della sanzione di 1.000 euro, prevede, per ciascuna delega non eseguita:

  • l’applicazione della sanzione in misura pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro;
  • l’applicazione della sanzione fissa di 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale); ne consegue che la sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega non eseguita.

Successivamente al ricevimento della comunicazione contenente l’irrogazione della sanzione, il contribuente ha facoltà di fornire chiarimenti all’Agenzia sugli elementi non considerati o valutati erroneamente. 

Se il contribuente provvede al versamento delle somme contenute nelle deleghe scartate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nessuna sanzione è iscritta a ruolo.

Con provvedimento del 28/ 08/2018, prot. n. 195385, l’Agenzia ha definito i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre a verifica nonché la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.

Come stabilito dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto fiscale, il regime sanzionatorio trova applicazione con riferimento alle deleghe presentate a decorrere dal mese di marzo 2020.


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