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Detrazione iva, fattura differita

Le nuove regole sulla detrazione Iva, introdotte dal Dl 50/2017, poco si conciliano con le fatture differite. La possibilità offerta dal decreto Iva di emettere la fattura nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta, infatti, non sembra compatibile con i tempi previsti dalla nuova normativa per l’esercizio della detrazione della relativa imposta da parte del cessionario.
L’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972 prevede che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse, facendola comunque partecipare alla liquidazione Iva del mese di competenza.
Quanto sopra comporta per il soggetto acquirente la ricezione della fattura nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta, collegata alla spedizione o consegna del bene ai sensi dell’articolo 6 del decreto Iva, rendendo a cavallo d’anno, con riferimento ad un contribuente mensile, di difficile applicazione la detrazione Iva rispetto ai tempi stringenti ed ai meccanismi fissati dai nuovi articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972.
Si consideri che la previgente normativa stabiliva, all’articolo 19 del Dpr 633/72, che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato «al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto»; al contrario l’articolo 2 del Dl 50/2017, modificando lo stesso articolo 19, stabilisce che l’esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Sarà opportuno venire in possesso della fattura entro il 16 marzo successivo e cioè entro il termine per la determinazione del saldo Iva della dichiarazione annuale o al limite entro il 30 aprile, quale termine di presentazione della dichiarazione Iva.
L’Iva si basa sul principio di neutralità che ha concreta attuazione, per ciò che riguarda le operazioni poste in essere, attraverso l’esercizio della rivalsa del tributo, per il cedente o prestatore, e del riconoscimento del diritto alla detrazione per l’acquirente, consentendo ai soggetti commerciali coinvolti di non rimanere incisi all’atto del versamento nelle casse dell’erario.
A questo contesto già difficilmente declinabile sul piano applicativo, si inserisce un ulteriore vincolo normativo che è quello previsto dal nuovo articolo 25 del Dpr 633/1972 il quale dispone che la fattura di acquisto deve essere registrata nel registro degli acquisti, ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.
Questa impostazione risulta di difficile applicazione per il contribuente.
Inoltre sempre sul piano operativo sarà opportuno imporre, in caso di fattura emesse, sulla base di un documento di trasporto, entro il 15 del mese successivo alla consegna, di indicare sempre in fattura che si tratta di «fatture differite» ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972.

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