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Detrazioni, il condomino cede tutto il credito solo a un cessionario

La cessione «dell’intera detrazione calcolata» sui lavori edili delle parti comuni da parte del condòmino deve essere effettuata verso un solo cessionario e non verso diversi soggetti. 

Il condòmino, titolare delle detrazioni Irpef o Ires su tutti gli interventi ai fini del risparmio energetico «qualificato» su parti comuni condominiali, del 50, 65, 70 o 75%, oltre che su quelli dell’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl 4 giugno 2013, n. 63, può cedere il corrispondente credito d’imposta solo relativamente «all’intera detrazione calcolata» e non in parte, secondo il punto 3.2 del provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, ai fornitori, ad «altri soggetti privati» e, solo per gli incapienti, anche a istituti di credito e intermediari finanziari. Secondo il punto 3.3 del provvedimento, invece, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito. 

L’agenzia delle Entrate, quindi, ha sostenuto, con la risposta del 13 novembre 2019, n. 481, che l’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porti a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario). Vengono così contraddette e nella sostanza superate le istruzioni della comunicazione dell’amministratore di condominio del provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 28213, che al punto 4.3 recitavano testualmente: «La sezione comprende per ogni condomino cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari (per un massimo di 18)», facendo intendere la possibilità di cessione del credito anche a più cessionari. Invece, con la risposta di ieri, solo un cessionario, può ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Il cessionario, una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Queste regole sono applicabili per analogia anche alle altre detrazioni sulle parti comuni, come quelle dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del Dl 63/2013 e dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir.

In caso di cessione dei crediti derivanti da lavori in singole unità immobiliari, invece, si ricorda che la prima cessione può avvenire anche in parte, a patto che sia «commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore».


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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