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Dialogo con il Fisco, gli autogol da evitare

L’estensione del contraddittorio preventivo obbligatorio, con effetto dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, spinge già ora a riflettere sull’eccessiva disinvoltura con cui molti contribuenti gestiscono le fasi di confronto preliminare con il Fisco. Se si considera che i momenti di contraddittorio sono rigorosamente normati, e che da essi emergono elementi centrali ai fini degli accertamenti, ben si comprende l’esigenza di parteciparvi in maniera attenta e preparata.

Una prima cautela è quella di valutare se non sia meglio farsi rappresentare da un professionista, specie nei casi più complessi.

Gli inviti e le richieste dei controllori fiscali esigono una collaborazione, di fatto, obbligatoria da parte del contribuente, la cui carenza può essere sanzionata in via diretta o indiretta. Tuttavia, poiché i controlli fiscali devono riguardare periodi d’imposta specifici, ne discende che è lecito evitare la disclosure relativamente a circostanze non afferenti all’annualità oggetto di controllo.

Inoltre, benché non sia estendibile all’ambito tributario il diritto a non rispondere di matrice penalistica, resta fermo che è lecito riservarsi, a fronte delle domande più puntuali dei funzionari, fornendo risposta scritta a mezzo memoria: purché il tutto avvenga in maniera motivata e non ostruzionistica, nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede. Quanto al valore delle dichiarazioni verbalizzate, sfavorevoli alla parte, per la giurisprudenza maggioritaria esse sono confessioni extragiudiziali, suscettibili di costituire, in sede contenziosa, prova piena e diretta delle circostanze ammesse. È bene sapere tuttavia che, secondo altro orientamento, tali dichiarazioni non possono costituire confessione in senso tecnico, vista la natura indisponibile dell’obbligazione tributaria, e hanno valore solo indiziario discrezionalmente valutabile dal giudice. Si consideri inoltre che le ammissioni “autolesive”, poiché non sono dichiarazioni di volontà ma solo “di scienza” (cioè di conoscenza diretta di fatti e situazioni), possono essere ritrattate anche in ambito tributario, alla luce di circostanziati errori materiali oppure ostativi, intervenuti nell’esposizione della realtà che si intendeva riferire.

Laddove i controlli evidenzino poi indizi di reità penale, è bene chiarire che, in campo fiscale, il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite non è inficiato dal mancato rispetto delle garanzie di cui al Codice di procedura penale. 

Infine, pare utile un cenno alla grave conseguenza dell’inutilizzabilità, da parte del contribuente e a proprio favore, dei dati e documenti richiesti e non esibiti. Nella prassi dell’accertamento con adesione, può accadere che tale sanzione non impedisca di ridefinire le pretese, in relazione ai documenti finalmente esibiti. In contenzioso, invece, tale norma assume valore procedurale: e se, nella giurisprudenza di merito, essa può facilmente rimanere lettera morta, viceversa la Cassazione può negare valore alle ragioni del contribuente fondate su documenti già richiesti ma esibiti solo in giudizio, se l’invito dell’ufficio ad esibirli era specifico, corredato dell’avvertenza circa le conseguenze del mancato rispetto della norma, e se non ricorrevano cause non imputabili al contribuente, ostative all’esibizione.

I CASI CONCRETI 

  • Mancata risposta ai questionari ovvero restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere. Mancato seguito agli inviti a comparire e alle richieste, inoltrati dagli uffici e della Guardia di finanza.

Sanzione da 200 a 2mila euro. Possibilità, per le Entrate, di esperire l’accertamento induttivo puro, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, in caso di mancato seguito agli inviti ed ai questionari.

  • Dichiarazioni a sé sfavorevoli rilasciate in sede di accesso, ispezione, verifica e contraddittorio preventivo, verbalizzate da parte della Guardia di finanza o dei funzionari dell’agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni a sé sfavorevoli valgono come confessioni extragiudiziali per la giurisprudenza maggioritaria, con valore di prova piena e diretta circa la veridicità dei fatti ammessi. Secondo altra giurisprudenza, configurano non prove ma meri elementi indiziari, pur significativi. In quanto dichiarazioni di scienza, devono considerarsi ritrattabili e modificabili, in maniera motivata.

  • Dichiarazioni a sè sfavorevoli con profili di rilevanza penale rese nel contesto di controlli. 

Dichiarazioni sfavorevoli rese nell’ambito dell’accertamento con adesione o nell’ambito di procedimenti deflativi del contenzioso. Il valore probatorio in campo fiscale -in termini di prova piena o di rilevanza indiziaria – non viene meno per il mancato rispetto delle garanzie previste dalle norme processual-penalistiche. Le ammissioni in ambito di procedimenti deflativi del contenzioso, in quanto funzionali al venir meno della lite, non possono assumere alcuna valenza confessoria.

  • Mancata esibizione di atti e documenti richiesti in maniera motivata e specifica da parte degli uffici, con specificazione delle conseguenze di legge nel caso di mancata esibizione.

Inutilizzabilità, a favore del contribuente, dei dati e dei documenti richiesti e non esibiti, in sede ammnistrativa e contenziosa. Resta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare come la mancata esibizione sia derivata da causa a lui non imputabile.

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