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Dichiarazione dell'imposta di bollo telematica

È stata approvata la versione aggiornata del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, utilizzabile a partire dal mese di gennaio 2018.
L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi.
A partire dall’1.1.2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
Il soggetto interessato deve, pertanto, chiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
L’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, dopo gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’Ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
L’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale è richiesta con istanza prodotta in bollo, fatte salve le esenzioni di cui all’art. 16, Tabella, D.P.R. 642/1972, corredata dalla dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti che saranno emessi o ricevuti nell’anno solare e la descrizione della loro tipologia.
L’istanza e la dichiarazione sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o dell’ente, nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sono consegnate all’Ufficio competente ovvero trasmesse con raccomandata a.r.
Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.
Le istruzioni evidenziano che occorre barrare la casella del frontespizio del modello se, per l’anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione, il soggetto interessato intende effettuare l’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall’art. 10, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

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