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Dichiarazioni d'intento

L’art. 8, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 disciplina l’operazione di esportazione, prevedendo anche la facoltà da parte di soggetti che presentano determinati requisiti di poter richiedere ai propri fornitori nazionali/internazionali la non applicazione dell’imposta sulle fatture di acquisto.
I soggetti interessati da tale facoltà sono i cd. esportatori abituali, rappresentati dai contribuenti il cui ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di esportazione, registrate nell’anno precedente o nel corso dei 12 mesi precedenti, deve essere superiore al 10% del volume d’affari, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.
Generalmente tali contribuenti chiudono le liquidazioni Iva a credito, in quanto non riescono a contrapporre ad un’Iva sugli acquisti una sufficiente Iva sulle vendite.
L’esportatore abituale richiede al proprio fornitore la non applicazione dell’Iva predisponendo le cd. lettere d’intento.
La richiesta di non applicare l’Iva spedita al fornitore deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, al fine di permettere un rapido intervento su particolari rapporti dove potrebbero annidarsi frodi Iva.
L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve infatti risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità ad un apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle finanze, contenente l’indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l’indicazione dell’Ufficio competente nei suoi confronti, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Prima del 13.12.2014 era il fornitore/prestatore dell’esportatore abituale a dover dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di essere stato destinatario di una lettera di intento, e che pertanto alcune fatture attive emesse nei confronti di tale esportatore sarebbero risultate non imponibili ex art. 8, D.P.R. 633/72.
L’art. 20, D.Lgs. 175/2014 citato ha modificato la lett. c) del co. 1 dell’art. 1, D.L. 746/1983, prevedendo che la dichiarazione d’intento debba essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica, direttamente dall’esportatore abituale; sarà poi tale soggetto a consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in dogana (in caso di importazione), la medesima dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Il cedente o prestatore che abbia ricevuto una lettera di intento dall’esportatore abituale unitamente alla ricevuta di invio telematico, dovrà indicare nel Quadro VI della dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
È possibile per i fornitori/prestatori degli esportatori verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
È necessario inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica che gli esportatori devono allegare alle comunicazioni che inviano ai propri fornitori.
In data 2.12.2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il più recente Provvedimento relativo all’«Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», approvando, quindi, un nuovo modello per la dichiarazione d’intento.
Le modifiche non alterano in alcun modo la possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’Iva, ma consentono all’Amministrazione finanziaria un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

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