fbpx
TORNA ALLE NEWS

Dichiarazioni fraudolente, lo scudo dei modelli organizzativi

Nel caso di contestazione (al rappresentante legale della società che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi e/o dell’Iva) del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000) il Pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato.

Mentre in caso di condanna del rappresentante legale è prevista una pena detentiva, l’ente andrà incontro alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di euro 774.500 (500 x 1.549,00 euro). Nel caso in cui la commissione del reato venga confermata, la sanzione amministrativa in capo alla società è pressoché automatica, salvo che non si riesca a dimostrare l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l’illecito, a quel punto ascrivibile esclusivamente all’infedeltà del vertice aziendale. 

A tal fine assume un ruolo determinante la predisposizione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo, volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione del reato.

Per raggiungere tale scopo il modello e gli altri adempimenti connessi devono superare il vaglio dell’Autorità giudiziaria e, prima ancora, della Procura della Repubblica. Ne consegue che diventa pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalmente, senza che essi si traducano in concreti adempimenti posti in essere all’interno dell’azienda. Non di rado, infatti, alcune società, sia nell’ottica di contenere i costi, sia perché talvolta obbligate per la specifica attività svolta (ad esempio, per partecipare a determinate gare), recepiscono il sistema preventivo dei reati solo apparentemente, senza adeguare in concreto procedure, controlli, formazione. Con la conseguenza che alcune volte il modello è esattamente la copia di fac simili predisposti da associazioni di categoria i quali, per quanto validi e legittimi, devono essere adattati almeno nelle procedure e nei protocolli, alla concreta situazione aziendale. 

L’attenzione degli organi inquirenti si concentra poi sull’aggiornamento del modello, che spesso non tiene conto delle novità o dell’attività formativa svolta in ambito aziendale. Di tale attività è opportuno conservare traccia dello svolgimento e dei contenuti. In assenza di essa è agevole sostenere l’inutilità del sistema preventivo aziendale.

Altra condizione per beneficiare dell’esonero da responsabilità, è la presenza dell’organismo di vigilanza (Odv) cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratterizzarsi per autonomia e indipendenza, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabile l’istituzione di un organismo ad hoc, pur non escludendosi la possibilità che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell’azienda e, più frequentemente, al collegio sindacale.

Ad ogni modo, con un efficace sistema di controlli preventivi, previsto dal modello organizzativo e concretamente applicato in azienda, la società sarebbe certamente agevolata nel fornire la prova della pretesa buona fede evitando così, con ogni probabilità, le contestazioni fiscali relative a tale violazione.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.