Ai fini della configurazione della dichiarazione infedele, saranno in futuro punibili le valutazioni che singolarmente considerate differiscano in misura inferiore al 10 per cento da quelle ritenute corrette. È invece confermata la non punibilità nel caso in cui i criteri di valutazione concretamente applicati vengano enunciati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.
Il delitto in questione sarà punito con la reclusione da due a cinque anni – e non più da uno a tre anni – e interesserà qualunque contribuente, anche persona fisica, il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
Ai fini della commissione dell’illecito, non si tiene conto:
Abrogando la causa di non punibilità di tipo quantitativo del 10% per evitare che le valutazioni possano avere rilevanza penale – ancorché a seguito di errori anche percentualmente bassi (sotto il citato 10%) – sarà necessario in futuro adottare idonee cautele indicando sempre nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali i criteri concretamente applicati.
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