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Dilettanti, stop alle collaborazioni con la fine dello scopo di lucro

Il decreto dignità cancella le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. L’articolo 13 prevede, infatti, la soppressione dei commi dal 353 al 361 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che avevano introdotto nell’ordinamento la possibilità di utilizzare una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice civile (società di persone o di capitali) per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.
Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo, vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), – la cui abrogazione viene ancora una volta disposta con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 3 comma 1 legge 212/2000 -, i rapporti giuslavoristici (commi 357-358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360).
La cancellazione della norma sulle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro trascina con sé anche l’abrogazione (commi 358-359 legge 205/2017) delle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state attuate da queste società.
La vasta platea di atleti e sportivi dilettanti potrà continuare ad avvalersi delle agevolazioni fiscali e contributive attualmente previste. Per essi l’inquadramento fra i redditi diversi non comporta nemmeno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dal 1° luglio scorso per i lavoratori dipendenti e i collaboratori dei datori di lavoro e committenti privati.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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