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Dimissioni in telematica, fai da te e CdL

Il dimissionario, fino a nuove istruzioni, dovrà compilare il modello di dimissioni, scegliendo una delle seguenti modalità operative:
– recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrà farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
– recandosi presso i soggetti abilitati di cui all’art. 26, comma 4 del D. Lgs. 151/2015, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa, e del deposito della documentazione prodotta;
– compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.
Saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle modalità sopra descritte, riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre u.s.
Con l’entrata in vigore del nuovo D.lgs. n. 185/2016, dal 8 ottobre per adempiere all’obbligo ci si potrà avvalere anche dell’opera dei Consulenti del Lavoro, in precedenza esclusi.

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