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Distacchi in Italia con preavviso

Dal 26 dicembre le aziende europee che distaccano un lavoratore in Italia devono comunicarlo in via preventiva al ministero del Lavoro. Nella nozione di distacco transnazionale rientrano tutte le fattispecie in cui c’è una scissione tra datore di lavoro formale e beneficiario della prestazione, come accade nella somministrazione e negli appalti.
Quest’adempimento, così come gli altri obblighi previsti dalla norma, tocca tutte le imprese situate all’interno dell’Unione europea che distaccano uno o più lavoratori in Italia presso un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, oppure presso un’altra unità produttiva della stessa azienda.
L’impresa («prestatore di servizi») che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicarlo al ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedente l’inizio del distacco.
L’invio del modulo deve avvenire in modalità telematica, attraverso il portale del Lavoro.
Per ogni modello inviato il sistema genera un codice identificativo che consente di operare eventuali annullamenti o variazioni dei moduli già trasmessi: i primi devono avvenire entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio del distacco mentre le variazioni vanno effettuate entro le ore 24 del quinto giorno successivo al verificarsi dell’evento modificativo.
Oltre alla comunicazione, il distaccante deve designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
L’azienda distaccante, per il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, è tenuta a conservare il contratto di lavoro e ogni altro documento con le informazioni sul rapporto stesso (con copia in lingua italiana).

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