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Dl fiscale, nuovi reati tributari

Il decreto fiscale allarga l’ambito dei reati tributari abbassando le soglie di punibilità e aumentando la pena della reclusione per la maggioranza delle condotte illecite. Viene anche introdotta la figura della confisca/sequestro per sproporzione, prima mai prevista.

La dichiarazione fraudolenta è commessa da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi. La pena ora prevista è da 4 a 8 anni. Viene poi introdotta un’attenuante (reclusione da 18 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro. Analoghe sanzioni colpiscono coloro che hanno emesso le false fatture. L’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta – mediante altri artifizi – viene commessa da chiunque, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (o con documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore il Fisco) indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il reato scatta quando sono superate determinate soglie: imposta evasa superiore a 30mila euro e ammontare totale della base imponibile sottratta a imposizione superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a 1,5 milioni euro. Nuova pena: reclusione da 3 a 8 anni. Sarà sanzionato, invece, con la reclusione da 2 a 5 anni il delitto di dichiarazione infedele commesso da chiunque indica in una dichiarazione annuale ai fini dei redditi o dell’Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore a 100mila euro; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni. Nella dichiarazione infedele scompare la causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette. È prevista poi l’applicazione della reclusione da 2 a 6 anni a chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi, Iva o del sostituto quando l’imposta evasa o le ritenute non versate superano i 50mila euro.

Sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque, al fine di evadere le imposte o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della dichiarazione (o risultanti dalle Cu rilasciate ai sostituiti) per un totale superiore a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Ad analoga sanzione va incontro il contribuente che non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 150mila euro. Le indebite compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro sono sanzionate con la reclusione rispettivamente da 6 mesi a 2 anni o da 18 mesi a 6 anni.

L’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva o di interessi, sanzioni relativi a dette imposte comporta la reclusione da 6 mesi a 4 anni se l’ammontare è superiore a 50mila euro, e da 1 anno a 6 anni se superiore a 200mila euro. Analoghe sanzioni e soglie trovano applicazione per l’indicazione di elementi attivi inferiori agli effettivi o elementi passivi fittizi nella documentazione presentata nella procedura di transazione fiscale.


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