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Donazione indiretta, a rischio tasse

Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione.
Se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “collegata” a un atto avente a oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva.
La legge, dunque, definisce come presupposto per l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esistenza di un “collegamento” tra la donazione indiretta e l’atto di acquisto.
La Cassazione sostiene invece che, per «regola generale», l’esenzione da un tributo e la fruizione di una agevolazione presuppongono che il contribuente faccia «esplicito esercizio» del diritto e pure ne faccia «espressa dichiarazione in atto».
Anzitutto perché quando il legislatore tributario vuole che in atto risultino dichiarazioni necessarie per l’ottenimento di un’agevolazione, lo dice espressamente: nell’agevolazione “prima casa” non basta all’acquirente di non essere proprietario di altre abitazioni, ma occorre che lo dichiari espressamente.
Inoltre, se si pensa a un procedimento impositivo come quello dell’imposta di registro, è inevitabile ritenere che i presupposti per l’applicazione di una tassazione diversa da quella ordinaria debbano essere esplicitati in atto, anche se la legge non lo richiede.
Infine, più in generale, secondo l’articolo 10 dello Statuto del contribuente, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Allora, se la legge richiede che null’altro sussista se non un “collegamento” (e, quindi, un fatto oggettivo) tra due fattori materiali, quali la dazione del denaro, da un lato, e il suo successivo impiego, dall’altro lato, non appare che si possa escludere la maturazione del presupposto dell’esenzione (e, quindi, il collegamento) solamente perché detto collegamento non sia stato espressamente dichiarato.

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