fbpx
TORNA ALLE NEWS

DVR Sicurezza 2019, guida a obblighi e sanzioni

Capita sempre più di frequente che in sede di visita ispettiva, l’azienda, seppure in regola con tutti gli adempimenti in materia di lavoro, si veda applicare sanzioni per la mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR). 

E’ il caso, ad esempio, dei contratti a chiamata che, in assenza del DVR, vengono trasformati dall’accertatore a tempo pieno e indeterminato con recupero della differenza dei contributi sul full-time e l’applicazione delle relative sanzioni per evasione, oppure dei contratti a tempo determinato trasformati, in sede di contenzioso, a tempo indeterminato con reintegra nel posto di lavoro o oneroso risarcimento, delle denunce di malattia professionale, delle astensioni dal lavoro per maternità anticipata che devono essere presentate corredate dal DVR.

Tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, sono tenute a una serie di adempimenti, fra cui:

  • redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • nominare il responsabile della sicurezza per la prevenzione e protezione (RSPP);
  • nominare l’addetto alla prevenzione incendi, ove tenuto;
  • nominare l’addetto al pronto soccorso;
  • nominare il medico competente ove tenuti alla sorveglianza sanitaria;
  • dotare i lavoratori, ove tenuti, dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • designare il rappresentante di lavoratori e comunicare il nominativo all’INAIL;
  • formare e informare i lavoratori sui rischi specifici della loro attività.

Si rammenta che l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ha riflessi diretti sull’istaurazione di diverse tipologie contrattuali, quali:

  • i contratti a tempo determinato: non possono essere stipulati se non è stata effettuata, prima dell’inizio, la valutazione dei rischi e redatto il DVR pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
  • i contratti di somministrazione: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS, pena la trasformazione a tempo pieno e indeterminato;
  • i contratti di appalto e subappalto: per i quali è previsto l’obbligo dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza, pena nullità degli stessi;
  • gli sgravi contributivi: non possono essere fruiti in assenza del rispetto delle norme fondamentali a tutela del lavoro. 

L’obbligo dell’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è previsto anche per le prestazioni di lavoro accessorio (voucher), le collaborazioni coordinate e continuative, gli stages.

Nota bene: Tutte le sanzioni sono state incrementate dal 10% rispetto al 2018, ad opera della Legge di stabilità n. 145/2018.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.