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E-fattura, al posto della ricevuta contestuale alla consegna del bene

Dal 1° gennaio 2019, se ai soggetti obbligati a certificare i corrispettivi verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, l’invio della fattura elettronica allo Sdi dovrà essere contestuale alla «consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» e non entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, come invece possibile per le fatture immediate non sostitutive di corrispettivi (se viene consegnato lo scontrino o la ricevuta fiscale). Un termine peraltro prorogato alla scadenza della liquidazione periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019 (o fino al 30 settembre 2019 per i mensili) ovvero al decimo giorno dall’effettuazione, per quelle effettuate dal primo luglio 2019. 


Rimarrà possibile la fattura differita, se verrà consegnato lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale.


Attualmente, il rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura fiscale pre-numerata non è obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ordinaria immediata, cioè quella non fiscale pre-numerata (articolo 3, comma 2 Dpr 696/1996), la quale ha la funzione sostitutiva dei suddetti documenti fiscali che certificano i corrispettivi. Per la circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3, però, questa sostituzione è possibile solo se la fattura ordinaria immediata viene rilasciata «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione». Questo nella «considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato».


Con l’avvento della fattura elettronica, i soggetti obbligati a «certificare i corrispettivi» potranno continuare a utilizzare le fatture fiscali pre-numerate solo se sono esonerati dalla e-fattura, cioè se sono minimi o forfettari. Gli altri soggetti, invece, «dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via Sdi» (risposta delle Entrate alle Faq del 28 novembre 2018) e, seguendo le indicazioni della circolare 97/E/1997, queste dovranno essere rilasciate «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione».


In alternativa, potranno rilasciare subito uno scontrino o una ricevuta fiscale e successivamente emettere la fattura elettronica immediata (quindi non sostitutiva dei corrispettivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta, emessi precedentemente alla e-fattura. 

Quest’ultima, normalmente, va emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione, ma per le operazioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i mensili) si applicherà la proroga fino alla data della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale). 


Inoltre, per le operazioni effettuate dal primo luglio 2019 in poi (dal 1° ottobre 2019, per i mensili), l’emissione della fattura immediata potrà avvenire entro il decimo giorno dall’effettuazione.


Come alternativa, potranno rilasciare uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale e successivamente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), potranno emettere una fattura differita, con l’indicazione del suddetto scontrino parlante o ricevuta. Per tutte le alternative, va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo.

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