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E-fattura, con il nuovo sistema resta possibile la «differita»

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d’effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite che da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente. 


L’emissione della fattura elettronica differita è possibile anche in relazione alle prestazioni di servizi, purché si tratti di operazioni (anche una soltanto) supportate da idonea documentazione, come prevede l’articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto Iva: in presenza di questa documentazione, è quindi possibile emettere fattura elettronica o cartacea (nei casi in cui ciò è ancora possibile, come avviene per i soggetti in regime forfettario), entro il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni (e con possibilità di annotare il documento entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese d’effettuazione). 


Il momento impositivo va individuato secondo le regole ordinarie contenute nell’articolo 6, Dpr 633/1972. E siccome tali regole prevedono che, per le prestazioni di servizi diverse da quelle “generiche” di cui all’articolo 7 ter del decreto Iva rese/ricevute in ambito internazionale (per le quali conta il momento d’ultimazione o la maturazione del corrispettivo, se si tratta di prestazioni periodiche o continuative), il momento d’effettuazione è individuato in quello del pagamento (per l’importo pagato) o in quello d’emissione anticipata della fattura, ne deriva che può essere emessa fattura differita (elettronica o meno) per tutti i servizi nei confronti del medesimo soggetto per i quali questo momento si è verificato nel corso del mese. A nulla rileva, pertanto, che si tratti di prestazioni materialmente eseguite, parzialmente eseguite o, addirittura, ancora da eseguire.


Resta fermo che (e in tal senso la documentazione di supporto sarà dirimente) deve trattarsi di operazioni che, al momento dell’emissione della fattura, siano esattamente individuate nei loro elementi qualificanti, in modo che, a maggior ragione nelle situazioni in cui la prestazione non sia stata ancora eseguita, sia possibile individuare un collegamento immediato e diretto con la futura operazione, potendo, in caso contrario, essere messi in discussione il regime dell’operazione, il diritto alla detrazione dell’imposta e, più in generale, la stessa rilevanza ai fini Iva dell’importo fatturato.


Dal punto di vista operativo, si osserva come l’emissione della fattura differita, che porta come data d’emissione (ossia di trasmissione allo Sdi) un giorno (al più tardi, il 15) del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione, implichi (e abbia sempre implicato) la disponibilità di programmi di contabilità che siano in grado d’individuare correttamente il periodo (mese precedente a quello d’emissione/trasmissione della fattura) cui imputare l’imposta relativa alle cessioni/prestazioni effettuate.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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