fbpx
TORNA ALLE NEWS

E-fattura differita, data di fine mese a prescindere dall’ultima consegna

Risolto finalmente il tema della data fattura da indicare in caso di fatturazione differita: ammessa l’indicazione convenzionale dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione. 

Il contribuente può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Effettuazione che coincide, in caso di cessione, con la data di consegna o spedizione dei beni al cliente. 

Operativamente le imprese sono solite emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo, indicando in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione. 

Le Entrate puntualizzano meglio il pensiero e ribadiscono che il contribuente può indicare alternativamente:

  • un giorno qualsiasi entro il 15 del mese successivo l’operazione qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”); 
  • la data di almeno una delle operazioni e preferibilmente “la data dell’ultima operazione”. È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo». 

Pertanto, in base a tale pronuncia, d’ora in poi non c’è più dubbio che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta e trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.