fbpx
TORNA ALLE NEWS

E-fattura, DL 119/18: moratoria a due vie e allargamento degli esoneri

Avvio morbido della fattura elettronica con moratoria delle sanzioni per ritardata emissione dei documenti estesa fino a settembre del 2019 per i contribuenti mensili, mentre resta ferma a giugno per i trimestrali; ampliamento delle casistiche soggettive e oggettive di esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica; previsione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici a decorrere dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio 2020 per tutti; egualmente dal 2020 debutto delle dichiarazioni precompilate Iva con riduzione degli obblighi di tenuta dei registri Iva. 

Vengono, invece, confermate le nuove regole a regime per emissione delle fatture, registrazione delle operazioni e detrazione anticipata delle fatture d’acquisto infrannuali. 

Queste, sul fronte della fatturazione elettronica, sono le principali novità e conferme contenute nella legge di conversione del decreto legge n. 119/2018, approvata ieri in via definitiva dalla Camera dei Deputati.


Gli operatori che non saranno pronti a gestire dal 1° gennaio 2019 la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche allo Sdi in formato strutturato Xml potranno usufruire di un periodo (di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di nove mesi per i contribuenti mensili) in cui la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo. O comunque le sanzioni saranno ridotte al 20 per cento se la fattura, emessa in maniera tardiva, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo. 


La moratoria opera naturalmente anche nei riguardi del cessionario/committente che non abbia ricevuto e-fattura o abbia erroneamente detratto l’imposta non procedendo alla regolarizzazione con autofattura-denuncia, in assenza di fattura elettronica o con ravvedimento operoso.


In sede di conversione del decreto legge 119/2018, è stato anche esteso agli operatori sanitari l’esonero dall’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le operazioni effettuate nel 2019 ed i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Gli operatori sanitari non sono comunque esonerati dal ricevere e-fatture dai loro fornitori. 


Altra esclusione soggettiva interessa le associazioni sportive dilettantistiche, in relazione ai proventi da attività commerciali laddove non superiori a 65mila euro: oltre soglia, la fattura deve essere invece emessa elettronicamente per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Infine, gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle associazioni sportive devono essere adempiuti dai cessionari.


Per tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia saranno disponibili, a partire dalle operazioni Iva 2020, in apposita area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. In caso di convalida delle informazioni proposte o di integrazione dei dati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, ad eccezione della tenuta del registro degli incassi e pagamenti.


Con decreto ministeriale saranno, poi, stabilite le cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche di rifiutare le fatture elettroniche ricevute, superando così l’attuale meccanismo per il quale, ricevuto il tracciato Xml, le pubbliche amministrazioni hanno quindici giorni di tempo per accettare tramite lo Sdi la fattura elettronica oppure per rifiutarla, non avendo alcun obbligo di indicare la motivazione del rifiuto stesso.


Altro emendamento approvato riguarda, infine, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoria dal 1° gennaio 2020, e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro. La trasmissione dei dati dei corrispettivi fa venire meno l’obbligo di tenuta del relativo registro. 

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.