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E-fattura, emissione in ritardo

Con l’articolo 11 del Dl 119/2018, si dispone che dal primo luglio 2019 la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione: in questo caso, la fattura deve contenere tale data (corrispondente alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo). 


Quindi, un professionista che ha incassato una parcella il 30 novembre 2019 può emettere fattura entro il 10 dicembre 2019, indicando come data di effettuazione dell’operazione il 30 novembre. 


Questa norma vale per tutte le fatture emesse, anche quelle cartacee da parte dei soggetti esonerati dalla e-fattura, e quindi in questo caso non essendo veicolati tramite lo Sdi è necessario tracciare la data di trasmissione al cessionario/committente in modo certo (ad esempio tramite utilizzo della Pec).

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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