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E-fattura, esonero limitato per medici e farmacisti

L’esonero degli operatori sanitari dall’obbligo di emettere fattura elettronica incontra due tipologie di limiti, il primo di ordine temporale in quanto le operazioni che non dovranno essere documentate con tracciato xml attraverso il Sistema di interscambio sono solamente quelle effettuate nel 2019. L’esclusione da un punto di vista oggettivo riguarda inoltre unicamente le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria: tutto ciò che non viene quindi trasmesso tramite questo canale, funzionale alla elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, va documentato con emissione di una fattura elettronica. L’esonero interessa potenzialmente tutti gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ricompresi nell’elenco contenuto all’articolo 3 del Dlgs 175/2014 e, quindi, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.
Le associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale Iva e imposte dirette di cui alla L 398/1991:
– sono esonerate dall’obbligo della fattura elettronica a condizione che, nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro;
– devono, nel caso i cui i predetti proventi siano superiori a 65mila euro, assicurare che i loro committenti o cessionari soggetti passivi d’imposta emettano per loro conto la fattura elettronica.
Inoltre, gli obblighi di fatturazione e registrazione dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle predette associazioni nei confronti di soggetti stabiliti in Italia sono eseguiti per loro conto dai cessionari.
Altro emendamento approvato riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoria dal 1° gennaio 2020, e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro. Il testo originario del decreto-legge limitava ai soli operatori sanitari che vendono farmaci la possibilità di assolvere all’obbligo avvalendosi di strumenti e canali già utilizzati per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. In sede di conversione sono stati ricompresi tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati tessera sanitaria. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione, sentito il Garante privacy, saranno definiti termini, ambiti di utilizzo di tali dati e modalità tecniche di trasmissione.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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