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E-fattura, forfait con conservazione su carta

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria si deve emettere la fattura elettronica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019. Ciò a prescindere dal diniego del paziente. Difatti, al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti nonché al fine di rendere compatibile il sistema con la normativa sulla privacy, la legge 145/2018 ha riscritto l’articolo 10 bis del Dl119/2018, prevedendo per gli interessati e sempre solo per quest’anno non più l’esonero ma il divieto di emissione di fatture elettroniche. Inoltre, la nuova formulazione fa sì che il divieto di emissione di fattura elettronica si configura in ragione della sola presenza di prestazioni sanitarie i cui dati sono potenzialmente trasmissibili al sistema TS. 


Un altro tema di interesse ha riguardato il soggetto forfetario che pur non comunicando nessun indirizzo Pec si vede comunque recapitare una fattura elettronica da parte di un fornitore che ha prelevato tale indirizzo dal registro pubblico Ini Pec.  In tale caso, l’Agenzia ha escluso che l’invio comporti l’obbligo di conservazione elettronica, ribadendo che il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche e quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via pec, pur in assenza di una specifica comunicazione, in modo analogico. Tale conclusione è condivisibile anche per il fatto che il soggetto non obbligato può gestire analogicamente la fattura elettronica che riceve mediante un comportamento concludente come stampa e conservazione analogica.


Dalla seconda metà del mese di febbraio, nell’area riservata dell’Associazione sportiva dilettantistica (e non sul portale «Fatture e Corrispettivi»), che nel periodo d’imposta precedente ha conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65mila potranno essere riscontrate le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cessionario/committente. Più in generale, ciò vale per tutti gli enti non commerciali senza partita Iva (anche per i condomini). Infine, si segnala che attraverso una lettura interpretativa dell’articolo 10 del Dl 119/2018, la fattura può essere emessa direttamente dalla stessa Associazione in luogo del soggetto cliente.

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