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E-fattura, il condominio consulta Fisconline

Come dovrà comportarsi da gennaio 2019 l’amministratore di condominio per ottemperare agli obblighi contabili e fiscali dei condomìni amministrati? Il condominio, di norma, non dispone di un numero di partita Iva, quindi è assimilato a un qualunque soggetto privato (consumer). 

Al momento dell’acquisto o dello svolgimento della prestazione il fornitore dovrà mettere a disposizione del condominio una copia della fattura in formato digitalizzato (pdf) o in analogico (carta). 

A oggi è impossibile l’inserimento di un codice univoco destinatario o la generazione un QR Code per il condominio (come per i privati) mentre resta da valutare la fattibilità circa l’adozione di un indirizzo Pec condominiale ove veicolare tutte le fatture da esso ricevute. Si sconsiglia l’utilizzo dei dati dell’amministratore per la ricezione delle fatture elettroniche per ogni condominio amministrato.

L’amministratore, per poter visionare telematicamente i documenti emessi nei confronti del fabbricato, dovrà abilitarsi ai sistemi delle Entrate per accedere all’area riservata del sito “Fatture e corrispettivi”.

Occorre poi osservare che all’amministratore, non rientrando tra gli «intermediari abilitati», non è concessa possibilità di utilizzo del sistema Entratel. L’abilitazione Fisconline di ogni condominio risulta l’unica soluzione attualmente possibile: permette il recupero delle fatture passive emesse verso il fabbricato, consente all’amministratore di poter visionare il cassetto fiscale, ed è utile se non necessario per la stesura del modello 770 e CU. 

Tuttavia, l’abilitazione a Fisconline viene collegata strettamente ai dati dell’amministratore richiedente (nome utente CF dell’amministratore). L’amministratore subentrante dovrà assicurarsi che venga chiusa la posizione aperta dall’amministratore precedente.  Si ipotizzi poi il caso in cui il flusso trasmesso dal fornitore al lo Sdi presentasse un errore, risultando rifiutato dal sistema ricevente, qualora l’amministratore, ignaro dello scarto, provvedesse al pagamento del documento respinto con bonifico dedicato per detrazioni fiscali d’imposta e espletasse tutte le pratiche correlate: si verrebbe a configurare l’impossibilità da parte dei condomini di godere del beneficio fiscale. 

Infine, si precisa che il condominio non è attualmente obbligato alla «conservazione elettronica» (articolo 39 del Dpr 633/72).

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