fbpx
TORNA ALLE NEWS

E-fattura, immediata con data di effettuazione

Le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico e non vanno spedite in Xml tramite lo Sdi.


Il cessionario/committente, che le riceverà a gennaio 2019, potrà detrarre l’Iva solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, in quanto l’agevolazione che consente di detrarre l’Iva nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.


Con l’avvento della fattura elettronica e fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate, quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml deve essere sempre indicata la «data di effettuazione dell’operazione» e non quella di «emissione/trasmissione della fattura allo Sdi». La «fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo Sdi», mentre, fino al 30 giugno 2019, la «data della fattura» è sempre quella di «effettuazione operazione».


In caso di fattura differita, invece, «la data della fattura» (anche dopo il 30 giugno 2019) dovrebbe sempre essere la «data di emissione» della fattura elettronica (cioè di inoltro allo Sdi) e all’interno della fattura vanno riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell’operazione o degli altri documenti che consentono l’emissione della fattura differita.


Dal 1° luglio 2019, è stata data la possibilità di indicare nel campo «Data» del file Xml della fattura immediata una data diversa rispetto a quella di «effettuazione dell’operazione» e se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione. Le fatture immediate, inoltre, potranno essere datate (predisposte) e inviate (emesse) al Sdi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, quindi, nel campo «Data» del file Xml si dovrà indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare tra la «data di effettuazione dell’operazione» a quella di invio allo Sdi (comunque, entro 10 giorni dall’operazione).

 
Se la data della fattura non sarà quella dell’effettuazione dell’operazione, trattandosi di una fattura immediata, non si avrebbe l’evidenza della data di effettuazione dell’operazione (come, invece, accade per le differite, nelle quali viene riportato il Ddt o il documento equivalente). Pertanto, in questi casi, l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972, impone di indicare nel documento Iva anche la data in cui è stata «effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi» ovvero la data in cui è stato «corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo». 

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.