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E-fattura, la copia «analogica» al consumatore ha valore fiscale

Con l’avvicinarsi del 2019, anno cruciale per il passaggio dalla gestione analogica a quella elettronica della fatturazione, ancora molti sono i misteri che aleggiano intorno a questo debutto in merito ai quali sarebbero opportuni dei chiarimenti tempestivi. Tra questi, spicca certamente il problema della copia analogica della fattura elettronica: ci si domanda, infatti, se la stampa, su carta o in altro formato analogico, della fattura trasmessa allo Sdi in Xml abbia o meno valenza ai fini giuridico-tributari.

Per far luce sulla questione, occorre partire dalle regole normative a riguardo. Queste sono contenute nel Dlgs 82/2005, ossia il Codice dell’amministrazione digitale, il cosiddetto «Cad»: l’articolo 23 è dedicato alle «copie analogiche di documenti informatici» e prevede che «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». 


La norma stabilisce, al comma 3, che le copie analogiche di documenti informatici possano essere ottenute, alternativamente, apponendo a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida. Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale; non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.


La legge, quindi, impone l’intervento di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», per attestare la conformità all’originale della copia analogica di una fattura elettronica o, in alternativa, l’apposizione di un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida Agid, a oggi non ancora emanate. Pertanto, attualmente per avere una copia autentica dell’e-fattura occorre passare dal segretario comunale o dal notaio, a meno che non si estenda l’autorizzazione all’autentica ad altri soggetti, così come previsto in materia «Giustizia tributaria digitale», di cui all’articolo 16, comma 1 lettera b) del decreto collegato (119/2018) che introduce il nuovo articolo 25 bis «Potere di certificazione di conformità» (Dlgs 546/92).


Questa regola trova una deroga nella fattispecie della copia analogica della fattura elettronica destinata ai consumatori finali (o ai condomini) e ai soggetti non residenti. 


Infatti, il comma 909 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 sancisce che la copia della fattura in formato elettronico o analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, salvo rinuncia da parte del consumatore. È chiaro che questa copia, consegnata contestualmente alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge, ha valenza fiscale e giuridica. Questa interpretazione è peraltro confermata dalle Faq dell’agenzia delle Entrate che in tema di condomini, equiparati ai consumatori finali, ha precisato che nella copia consegnata al condominio dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa. L’Agenzia ha corretto la posizione, eliminando la frase «il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata», confermando di fatto che la stampa della fattura Xml è valida ai fini della dimostrazione di una spesa detraibile.


In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell’articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017». In ogni caso avrà comunque valenza ai fini del documento di trasporto (Ddt).

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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