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E fattura, nel registro vendite si riporta la data dell’operazione

Dal 1° luglio l’emissione delle fatture immediate sia esse cartacee che elettroniche potrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per le sole fatture elettroniche la data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio. Risulta così chiaro che non è necessario (almeno per le fatture elettroniche) intervenire sui sistemi informativi e che non verranno modificate neppure le specifiche tecniche che già prevedevano l’identificazione tra data di emissione e di effettuazione dell’operazione. Al contrario, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti. 

In caso fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, la stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. Se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente sia riferita, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre. 

Sulla registrazione delle fatture emesse, l’articolo 23 del Dpr 633/72 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione o meglio la data indicata in fattura. Il chiarimento consente agli operatori di continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell’imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri. 

Per quanto riguarda il nuovo adempimento che i contribuenti sono chiamati a effettuare mensilmente per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti ancorchè identificati, la maggiore novità da segnalare riguarda il perimetro dei soggetti obbligati. L’agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti obbligati sono solo coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche. Da ciò discende che sono esclusi dallo specifico obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Fattura extra Sdi: Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Fatture e imposta di bollo: ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti nell’operazione, e quindi sia chi ha emesso la fattura elettronica sia chi l’ha ricevuta, l’assolvimento dell’imposta prescinde in ogni caso dalla soggettività Iva. L’imposta di bollo è infatti dovuta solidalmente da tutte le parti interessate dall’operazione documentata.


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