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E-fattura, niente Iban per evitare il rischio di frodi

Fattura elettronica senza dati di troppo per prevenire il rischio di frodi. 

A riaprire il dibattito sui possibili rischi di accessi indebiti è stato il sindacato dei commercialisti Anc segnalando in una nota «casi di istituti di credito che stanno ricevendo segnalazioni di frodi conseguenti al fatto che ignoti riescono ad accedere alle fatture elettroniche emesse da soggetti fornitori di servizi, società e professionisti, modificandone le coordinate bancarie» e in casi simili «gli istituti stanno consigliando ai propri clienti, prima di autorizzare operazioni di pagamento, di verificare direttamente con il beneficiario la correttezza dell’Iban». 


La fattura anche in formato elettronico deve essere soltanto una fattura. Non è necessario e può diventare un boomerang inserire informazioni di dettaglio gestionale non utili e sensibili. L’Iban è una di queste: un’informazione che, in realtà, dovrebbe essere gestita in contratto e in anagrafica. Oggi, invece, viene inserito in uno spazio gestionale non automaticamente prelevabile. Se si vogliono inserire informazioni “delicate” è meglio inviarle con strumenti sicuri o, per essere ancora più prudenti, con meccanismi di criptazione condivisi.


In realtà, il tracciato Xml realizzato dall’Agenzia tramite Sogei risponde essenzialmente all’esigenza di documentare fiscalmente le cessioni e le prestazioni tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio nazionale, tanto da risultare obbligatorie, ai fini del corretto transito attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), unicamente le informazioni che costituiscono gli elementi essenziali della fattura elencati all’articolo 21, comma 2 del Dpr 633/1972. Tutti i campi contenenti «Altri dati» non richiesti dalla norma fiscale possono o meno essere popolati dai contribuenti, senza che ciò assuma alcuna rilevanza per il Fisco poiché la fattura è un documento a rilevanza tributaria e non commerciale. In questo, la fattura, sotto il profilo della prova della valida costituzione del rapporto commerciale, può al massimo rappresentare un mero indizio non potendo invece mai rilevare come valido elemento di prova di operazioni eseguite. 


In attesa di utilizzare le librerie Ubl o Cii previste per la fattura elettronica negli appalti pubblici, con possibilità di inserire in maniera puntuale in campi predeterminati le informazioni utili ai cicli di fatturazione di natura non essenzialmente fiscale, al momento nulla vieta di gestire direttamente in contratto e in anagrafica una serie di dati, come ad esempio il proprio codice Iban, oppure di inviare gli stessi con strumenti sicuri oppure con meccanismi di criptazione condivisi. In questo senso, diventa comunque fondamentale un’integrazione più diretta tra i software gestionali aziendali e quanto ricevuto per il ciclo passivo ed emesso per quello attivo, ad un eventuale service provider. Anche la produzione di un file Pdf, allegato alla fattura elettronica e rappresentativo della stessa, sebbene non rilevi fiscalmente deve comunque effettivamente contenere i medesimi dati fiscali, considerando che in caso di difformità l’unica informazione che vale per il Fisco è quella del tracciato Xml. La richiesta formulata dalla parte contrattualmente più forte di allegare il pdf della fattura appare un limite all’effettiva dematerializzazione dei processi, in quanto presuppone una gestione ancora attraverso un data entry delle informazioni le quali dovrebbero invece essere automaticamente acquisite dai sistemi riceventi. 


Importante poi è la verifica, nell’area riservata di «Fatture e corrispettivi», delle fatture che risultano emesse o ricevute per evitare eventuali errori più o meno voluti con utilizzo indebite della propria partita Iva per la generazione di fatture false.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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