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E-fattura, per ritardi e omissioni scattano le sanzioni piene

Terminato il periodo di moratoria sanzionatoria per tardiva o omessa fatturazione elettronica anche per i contribuenti mensili relativamente alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2019: per verificare se e in che misura la sanzione diviene concretamente applicabile occorre considerare anche il nuovo termine, a regime, dei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione entro cui le fatture immediate possono essere validamente trasmesse a SdI senza incorrere in alcun sanzione. 

Le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o ritardata fatturazione sono stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997 nella misura compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta, irrogabili nelle due fattispecie di imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio oppure di indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta nella relativa documentazione. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile, la sanzione è tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non ha invece inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta comunque in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro. 

Per agevolare la fase di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 10 del Dl 119/2018 ha introdotto, in via transitoria, un trattamento di favore disponendo la non applicabilità di sanzioni se la fattura elettronica sia stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata. La sanzione viene invece applicata in misura ridotta al 20% se la fattura elettronica viene trasmessa a SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva, mensile o trimestrale, del periodo successivo. Sino alle operazioni effettuate al 30 giugno 2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, mensili e trimestrali. Unicamente per i contribuenti con liquidazione mensile, la moratoria con riduzione al 20% della sanzione si applica sino alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019. 


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