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E-fattura, perde appeal la «cumulativa»

Le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 1, del Dpr 695/1996, consentono di registrare ai fini Iva sia le fatture emesse che quelle di acquisto in modo cumulativo utilizzando un documento riepilogativo. Le condizioni stabilite dalla norma prevedono che per le fatture emesse nel corso del mese (solare), di importo inferiore a 300 euro, può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di registrazione delle fatture di vendita (articolo 23, comma 1, del Dpr 633/1972), in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Le fatture di cui alla norma contenuta nell’articolo 6 predetto, dal 1° gennaio 2019, saranno certamente elettroniche, salvo il caso di quelle emesse da soggetti esonerati. In ragione della peculiarità del sistema di registrazione, mediante predisposizione del prospetto riepilogativo, che richiede l’indicazione di molteplici dati desumibili dai singoli documenti, l’approccio di semplificazione che aveva ispirato l’introduzione di quella norma perderà di efficacia con la fatturazione elettronica.
Infatti è da ritenere che sia nel flusso di fatturazione attiva, sia nel flusso di fatturazione passiva, il ridotto impatto che avranno le procedure manuali di contabilizzazione da parte degli operatori, in presenza di documenti digitali nel formato XML da cui rilevare automaticamente le singole informazioni, porteranno alla perdita di appeal per questo metodo di contabilizzazione che richiederebbe l’adeguamento specifico di software contabili quando gli stessi, probabilmente, sono già normalmente adeguati alla gestione della contabilizzazione massiva nei registri fatture e acquisti in modo indipendente e unitario e senza il raggruppamento nel prospetto riepilogativo.
A parte le realtà aziendali di grosse dimensioni che probabilmente avranno l’esigenza di mantenere questo metodo di contabilizzazione in ragione di altre dinamiche collegate, ad esempio, alla gestione della rilevazione di incassi e pagamenti nel loro flusso di gestione delle scritture contabili e adegueranno i loro prodotti di governo della contabilizzazione automatica, la casistica di applicabilità resterebbe probabilmente limitata solo alle situazioni legate a rapporti con soggetti esonerati.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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