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E-fattura, riferimento normativo obbligatorio

Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica. Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.
Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica (macroblocco “DatiBeniServizi”) va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Si fa riferimento alle stesse nature da utilizzare, per le fatture emesse, nello spesometro. L’elemento “Natura” è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero.
Quando l’elemento “Natura” deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva), l’allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018 prevede che sia obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).
Nella pratica, però, se l’elemento “RiferimentoNormativo” non viene compilato, la fattura non viene scartata dal Sdi.
 
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