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E-fattura, tempestiva se entro i termini di liquidazione

La fattura elettronica può essere emessa non immediatamente; l’importante è comunicare al fornitore i dati per poterla fare e trasmettere. 

In base all’articolo 10 del Dl 119/2018, nessuna sanzione è applicabile se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica; quindi, il termine massimo per i contribuenti mensili è il 16 febbraio 2019, mentre per i trimestrali è il 16 maggio 2019. Questa agevolazione vale per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre 2019 per i mensili.


I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati (articolo 22 del decreto Iva) devono certificare i corrispettivi, mentre gli altri operatori non sono obbligati a emettere alcun documento al momento di effettuazione dell’operazione. La Faq 2 pubblicata il 21 dicembre 2018, rivolta ai dettaglianti e ad altri soggetti obbligati a certificare i corrispettivi, ha precisato che se adottano la fattura immediata devono rilasciare un qualsiasi documento di quietanza «non fiscale» al momento di effettuazione dell’operazione ed emettere la fattura successivamente.


I distributori di carburanti sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (Dpr 696/1996). Ne consegue che questi operatori, a fronte di qualsiasi rifornimento di carburante, non devono rilasciare immediatamente alcun documento, ma ovviamente devono emettere la fattura elettronica a richiesta del cliente. Nel caso specifico, si tratta di fattura immediata che potrà essere emessa entro il 16 maggio 2019, essendo i distributori di carburanti contribuenti trimestrali. Nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (rifornimento e pagamento), anche al fine di far concorrere l’Iva a debito nel periodo di competenza, ricordando che i distributori di carburanti liquidano l’Iva trimestralmente come regime naturale (articolo 74 comma 4, Dpr 633). 


L’importante è che il cliente fornisca gli elementi per la redazione della fattura elettronica ovvero la denominazione, residenza o domicilio, il numero di partita Iva e l’indirizzo Pec. Poi, la fattura arriverà e c’è tempo per attenderla. Infatti, l’acquirente è sanzionato solo se non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione ed entro il trentesimo giorno successivo non versi l’imposta ed emetta autofattura; peraltro anche questi termini sono sospesi per il primo semestre/nove mesi del 2019. Ovviamente, è opportuno che gli operatori si sbrighino per non ostacolare i clienti.

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