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E-fattura, vietato chiedere un extra per l’emissione

L’avvio della fattura elettronica per alcuni clienti diventa il pretesto per ritardare i pagamenti; per alcuni fornitori l’occasione di chiedere piccoli balzelli extra. 

Entrambe le situazioni sono illegittime o, comunque, non giustificabili.


Incrementi di prezzo 


Capita a volte di imbattersi in avvisi con cui un esercente (ristoratore, negoziante, ma non solo) comunica alla clientela che, se si chiede la fattura (ormai obbligatoriamente elettronica), il gestore applicherà un piccolo incremento di prezzo per l’emissione del documento fiscale: è un comportamento contrario alla legge, per quanto possa apparire giustificato dal ritardo nell’adeguamento dei propri sistemi di fatturazione; l’articolo 21, comma 8, del Dpr 633/72 prevede che «le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

Ritardi nei pagamenti 


Ultimo fenomeno giuridicamente ingiustificato che segnaliamo è il ritardo dei pagamenti che i clienti addebitano al ritardo nella notifica della fattura elettronica da parte dello Sdi. Deve essere chiaro che la data di ricezione della fattura ha solo valore fiscale: da questa data scatta la detraibilità Iva per il cessionario committente. Al contrario tale data non può avere efficacia per la decorrenza dei pagamenti. In effetti la fattura non costituisce la conclusione del contratto, che si è realizzata al momento del perfezionamento dell’ordine o con la consegna del bene. Quindi è da questi momenti (e non dalla data di ricevuta dello Sdi) che decorrono i termini di pagamento. Termini che vanno concordati prima e disciplinati dal contratto o dall’ordine di acquisto.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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