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Eco e sismabonus in cinque anni, ora si può anche cedere a terzi

Corretto dal parlamento il Dl Crescita su ecobonus e sismabonus a detrazione rapida: i cinque anni, invece dei soliti dieci, venivano resi possibili con la versione iniziale del Dl 34/2019, che prevedeva però che il cessionario potesse utilizzare il credito solo in compensazione.

Nella nuova versione della norma è stato ora aggiunto il periodo che dice: «Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. 

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari». 

Stessa modifica è stata fatta all’articolo 16, comma 1-octies, del Dl 63/2013, che riguarda il sismabonus.

In concreto, quindi, chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annue uguali e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007.

Il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 100mila euro con detrazione del 65%, il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 65mila euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 13mila euro all’anno per cinque anni. 

Non si contratta, quindi, l’importo dello sconto sulla fattura, come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l’altra possibilità (quella dei dieci anni) rimasta in vigore. Il «fornitore» (termine che andrà definito) potrà anche scegliere, anziché compensare il credito con le imposte a suo carico, di cederlo ai «propri fornitori» (ma non a banche e intermediari finanziari) che però non potranno più cederlo. 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le Entrate emaneranno un provvedimento di attuazione.


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