Nel caso di interventi su singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione va effettuata, entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, dal soggetto avente il diritto alla detrazione utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o presentando agli Uffici della stessa Agenzia l’apposito modulo.
Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, la comunicazione compete all’amministratore del condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il Provvedimento disciplina anche modalità e termini con cui il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile nel Modello F24, o può cedere lo stesso credito a terzi.
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