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Ecobonus per l'acquisto dell'auto, la guida completa

L’acquisto dell’auto fa i conti con il bonus-malus ecologico

L’ecobonus e l’ecotassa auto voluti dal governo Conte sono in vigore e le polemiche di dicembre sulla loro istituzione devono lasciare il posto ai fatti. 

Per chi trovasse interessante un’auto elettrica, c’è anche un’agevolazione fiscale sugli impianti di ricarica installati sia dai privati sia dalle imprese. Anche chi non è interessato all’elettrico ha da valutare vari aspetti. Soprattutto l’ecomalus, che colpisce prevalentemente le auto a benzina. Le quali oggi sono viste da molti come l’unica alternativa concreta al diesel. Un paradosso, almeno in apparenza: il diesel è sempre più messo al bando dai Comuni, proprio per ragioni ambientali.

Agevolazione fino a 6mila euro per pochi modelli

L’ecobonus riguarda solo le auto elettriche e le più sofisticate e costose tra quelle ibride: le plug-in. 

Ma c’è un limite: il prezzo di listino ufficiale deve essere inferiore a 50mila euro, Iva esclusa (61mila compresa l’imposta).


I bonus più sostanziosi (4mila euro, che diventano 6mila in caso di rottamazione) sono riservati alla fascia di emissioni 0-20 g/km, che corrisponde alle auto elettriche “pure” (quelle che emettono zero). Infatti, per ora nemmeno le ibride plug-in stanno dentro i 20 g/km. Ma sono le uniche vetture che rientrano nella fascia 21-70 g/km, per la quale spettano 2.500 euro (4mila in caso di rottamazione).

L’ecobonus spetta per gli acquisti di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa), se sono relativi a mezzi con emissioni di CO2 tra zero e 70 grammi/chilometri di CO2 e vengono effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.


La fascia di emissioni tra zero e 70 g/km è stata suddivisa in due parti, con differenti importi di bonus:

  • per quella tra zero e 20, in cui ci sono solo i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, spettano 4mila euro (6mila in caso di rottamazione di un vecchio esemplare di pari categoria);
  • per quella tra 21 e 70, in cui rientrano sostanzialmente solo gli ibridi plug-in (quelli con batterie costose e pesanti, che si possono ricaricare dalla rete elettrica e permettono di muoversi anche in modalità solo elettrica, sia pure per non più di 20-30 chilometri) spettano 1.500 euro (2.500 in caso di rottamazione).


Nella categoria internazionale M1 non rientrano solo le autovetture, ma anche tutti gli veicoli con almeno quattro ruote e destinati al trasporto di persone, con un massimo di nove posti a sedere (compreso quello del conducente). In sostanza, si tratta di camper e pullmini. Mezzi che però, date le loro caratteristiche, si prestano ancor meno delle autovetture ad avere trazione elettrica, salvo casi particolari di utilizzo su tratte brevi.


La rottamazione non sempre fa aumentare l’importo dell’ecobonus. Occorre che quest’ultimo appartenga alla stessa categoria M1 e abbia classe ambientale Euro 1, 2, 3 e 4. Sostanzialmente, si tratta di veicoli immatricolati per la prima volta dal 1992-’93 al 2008-’09, ma questa è solo un’indicazione orientativa: ciò che fa fede è il dato riportato sulla carta di circolazione.


Il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario di quello acquistato con incentivo o a un suo familiare convivente.

Dalla scelta del modello alla verifica sulla demolizione

Prima di firmare il contratto di acquisto, a parte la scelta di un’auto che abbia le caratteristiche giuste o comunque di un veicolo leggero passeggeri che abbia le stesse emissioni di CO2, occorre essenzialmente:

  • verificare che siano ancora disponibili i fondi destinati all’incentivo;
  • rispettare le complicate tempistiche stabilite dalle norme;
  • rimanere entro il limite dei 50.000 euro Iva esclusa (valore riferito al prezzo ufficiale di listino, quindi al lordo di eventuali sconti, non a quello che poi verrebbe effettivamente praticato dal venditore);
  • consegnare nei tempi e nei modi giusti l’eventuale veicolo vecchio da rottamare (che dà diritto a un bonus maggiorato), sempre che abbia le caratteristiche richieste dalla legge;
  • accertarsi che il mezzo che s’intende acquistare sia davvero nuovo di fabbrica o che non sia mai stato immatricolato all’estero;
  • qualora il veicolo sia già stato immatricolato precedentemente all’acquisto (perché in vendita a km zero o perché giunto in Italia con importazione parallela dopo essere stato targato per la prima volta all’estero), si può comunque trattare con il venditore, che potrebbe aver già fruito lui dell’ecobonus, per cui potrebbe praticare uno sconto equivalente o comunque analogo al beneficio ricevuto.


Dopodiché si potrà passare alla firma del contratto, che dovrà riportare l’entità dell’incentivo, e farsi mostrare dal venditore la ricevuta di prenotazione. Bisogna stare attenti a far riportare la data di consegna prevista e ad aggiungere una clausola che consenta di recedere nel caso l’incentivo sfumi per fatti che non dipendono dalla volontà e dalla diligenza del cliente oppure impegni il venditore a praticare uno sconto supplementare equivalente al bonus statale eventualmente perduto.


A quel punto, non resta che attendere la consegna del veicolo nuovo, versando ovviamente il saldo pattuito con il venditore. Se il contratto prevedeva la rottamazione di un veicolo vecchio che dà diritto a fruire dell’ecobonus maggiorato, occorre lasciarlo al venditore in tempo utile perché lui provveda ad affidarlo a un demolitore. Cosa che deve avvenire entro 15 giorni dalla data in cui risulta consegnato il veicolo nuovo, altrimenti si perde il diritto al bonus.


È poi consigliabile un’ultima operazione: verificare se il venditore ha provveduto a radiare il veicolo dal Pra (Pubblico registro automobilistico), pratica espletabile anche attraverso il demolitore cui lo stesso venditore ha affidato il mezzo.


Adempimenti degli operatori 


Qui finiscono gli adempimenti che riguardano direttamente l’acquirente del veicolo. Il resto ricade sulle spalle delle case costruttrici (e delle loro filiali italiane), dei venditori, delle agenzie di pratiche automobilistiche (che lavorano per questi ultimi) e, nei casi in cui il contratto preveda la rottamazione, dei demolitori.


Le case costruttrici devono soprattutto rimborsare al venditore il bonus che questi ha erogato al cliente.


Il venditore, oltre ad anticipare il contributo, deve provvedere alla sua prenotazione e alla relativa conferma, oltre a gestire il rapporto col demolitore.


Sia le case costruttrici sia i venditori devono poi conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’emissione della fattura di vendita.


I demolitori hanno l’obbligo di prendere in carico il veicolo da rottamare ed eventualmente di radiarlo dal Pra.

Ecobonus aperto anche a imprese e professionisti

Possono fruire dell’ecobonus anche le persone giuridiche: imprese, professionisti, associazioni ed enti pubblici. Ciò rafforza i timori di chi ritiene che i fondi a disposizione possano esaurirsi prima della fine di ciascun anno. Nelle procedure, non ci sono particolari differenze rispetto agli acquisti delle persone fisiche. Però, nel caso piuttosto raro in cui un acquirente-persona giuridica debba rottamare un vecchio veicolo, quest’ultimo potrà essere intestato solo allo stesso soggetto che acquista.


Dubbi quando uno dei due veicoli è intestato a una società (magari dopo un conferimento) e l’altro a un socio o ci sono fusioni o cambi di ragione sociale. Forse si farà differenza secondo che le operazioni siano state annotate o no. È certo solo che il bonus spetta se il codice fiscale è uguale. Nessun dubbio sull’impresa individuale: non può mail essere intestataria di veicoli.

L’incentivo si applicherà fino a esaurimento delle risorse

Prima ancora di scegliere un modello e di iniziare una trattativa per l’acquisto, chi subordina l’acquisto all’ottenimento dell’ecobonus deve verificare sul sito ufficiale del ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) che i fondi stanziati per ciascun anno non siano già andati esauriti. 

Veicolo da targare entro 180 giorni da quando ci si è prenotati

Il principale vincolo “procedurale” stabilito dalla legge di Bilancio per poter fruire dell’ecobonus è acquistare e immatricolare il veicolo nel periodo di durata dell’agevolazione: dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Ciò in prima battuta significa che sia la firma del contratto sia la targatura devono avvenire durante questo periodo, pena l’impossibilità di ottenere l’ecobonus.


Ma questo principio generale va poi combinato con altri dettagli, che in certe circostanze possono portare a conclusioni differenti.


«Decide» il sistema: L’erogazione dei fondi è regolata dal sistema informatico di prenotazione creato dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet (www.mise.gov.it). E questo sistema non appare “blindato” nella determinazione della data di acquisto: non c’è alcuna disposizione che imponga di dare al contratto una data certa, per cui appare possibile anche modificare quella della firma originaria.

La conferma: L’immatricolazione non può avvenire più di sei mesi dopo la prenotazione. La prenotazione effettuata debba essere poi «confermata» entro 180 giorni, inserendo il numero di targa del veicolo acquistato con bonus. Se non si conferma in tempo, si perde il diritto al bonus. Di qui l’importanza (per il cliente) di far inserire nel contratto alcune clausole per tutelarsi.


Termine largo alla scadenza: Il fatto che la conferma della prenotazione (e quindi l’immatricolazione) debba avvenire nel giro di 180 giorni significa pure che non sarà necessario ottenere la targa entro la data di fine dell’ecobonus (31 dicembre 2021): si potrà andare anche oltre, purché ci si mantenga entro i 180 giorni dalla prenotazione. È quest’ultima che dovrà per forza essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

Consegna da fare al demolitore entro 15 giorni, ritardi rischiosi

Rispettare i tempi fissati dalla legge è molto importante anche quando il veicolo candidato all’ecobonus è acquistato con rottamazione. Ciò alza di molto l’importo dell’incentivo, ma introduce un nuovo rischio di perdere l’agevolazione: entro 15 giorni da quando il veicolo nuovo è stato consegnato, il vecchio va affidato a un demolitore autorizzato. Altrimenti non c’è il diritto al contributo.

Per gli operatori credito d’imposta e obblighi sui documenti

Gli ecobonus su auto e moto sono diversi da molti altri contributi statali rivolti ai privati cittadini, come quelli per la casa: passano attraverso gli operatori (case automobilistiche e commercianti), senza coinvolgere direttamente il cliente. 

Gli adempimenti non cambiano secondo il tipo di veicolo da incentivare. 


Il contributo statale sull’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 viene corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore, tramite la riduzione (pari al contributo stesso) del prezzo di acquisto addebitato. 


Il venditore, poi, riceverà il rimborso dell’importo del contributo dalle «imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo», le quali lo recupereranno come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello di pagamento F24 (codice tributo 3500), inviabile tramite Entratel o Fisconline (cioè i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate), non tramite i servizi bancari o postali. 


Considerando che la norma parla di utilizzo del credito esclusivamente in compensazione, non sarà possibile richiedere il rimborso dell’importo non utilizzato in compensazione. 


A questa compensazione non si applicano né il limite generale dei 700mila euro per le compensazioni annuali in F24, né il limite dei 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU.


La compensazione in F24 potrà essere effettuata solo per versare le «ritenute» Irpef «operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente», dall’Ires e dall’Iva, dovute (anche in acconto) per l’anno «in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi». Quindi, la compensazione non sarà possibile e il credito non compensato non potrà essere richiesto a rimborso per le «imprese costruttrici o importatrici» che non versano queste tre imposte (Irpef dei dipendenti, Ires o Iva). 

Contratto di acquisto 


In base al decreto attuativo, «nell’atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale, come risultante da fattura emessa dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario». 


L’«atto di acquisto» dovrebbe essere il contratto stipulato tra il venditore finale e l’acquirente finale e non quello tra «l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo» e il venditore finale.


In caso di rottamazione 


In caso di rottamazione, nel contratto deve essere dichiarato espressamente che l’eventuale veicolo consegnato è «destinato alla rottamazione». 


A pena di non riconoscimento del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve avviare l’eventuale veicolo usato alla demolizione e deve provvedere direttamente alla richiesta della cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.


Il venditore deve poi consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Questi veicoli non potranno più essere rimessi in circolazione.


Prenotazione del contributo 


I venditori dei veicoli agevolabili devono prenotare i contributi statali, registrandosi ad un apposito sistema informatico presente nel sito www.mise.gov.it e inserendo i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo, comprensivi dell’importo versato a titolo di acconto da parte dell’acquirente. Otterranno, così, una «ricevuta di registrazione della prenotazione» secondo la disponibilità di risorse. 


Entro 180 giorni dalla prenotazione del contributo, i venditori debbano confermare l’operazione di vendita, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. 


Per la rottamazione, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo (pena il non riconoscimento del contributo statale), i venditori devono consegnare il veicolo usato a un demolitore, che lo prende in carico. 


Poi, devono richiedere la cancellazione del veicolo per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, direttamente o tramite il demolitore stesso.


Conservazione dei documenti 


Le «imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo» dovranno conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del venditore (ad esempio, il concessionario) al consumatore finale, una copia, anche elettronica, dei seguenti documenti:

  • la fattura di vendita emessa dal venditore al consumatore finale; 
  • l’atto di acquisto da parte del consumatore finale; 
  • in caso di leasing, il contratto di locazione finanziaria, la dichiarazione rilasciata dalla società di leasing, attestante la tipologia del veicolo concesso in locazione finanziaria e l’ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto. 


Questi documenti dovranno essere trasmessi dal venditore alla casa costruttrice o all’importatore.


Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato, dovranno essere conservati, anche i seguenti documenti:

  • le copie del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, dell’estratto cronologico; 
  • l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista; 
  • il certificato dello stato di famiglia, qualora l’intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo; 
  • il documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. 

Niente bonus supplementare se l’auto è troppo vecchia

Non è possibile fruire dell’ecobonus aumentato in caso di rottamazione di un vecchio veicolo se quest’ultimo è Euro zero. Sono escluse dal beneficio supplementare (aumento a 6.000 euro da 4.000 per i mezzi elettrici e a 2.500 da 1.500 per gli ibridi plug in) le auto che non rispettano nemmeno lo standard antinquinamento europeo che impose per la prima volta – almeno sulle vetture a benzina (per le diesel se ne poté fare a meno per qualche tempo ancora) – la marmitta catalitica.

Sconti del 30% fino a 3mila euro retroattivi dal 1° gennaio

Oltre agli stanziamenti per l’ecobonus, la legge di Bilancio ha destinato 10 milioni a contributi per l’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi, ma solo in caso di rottamazione e per un solo anno.


La norma parla di veicoli delle categorie internazionali L1 e L3 con potenza inferiore o uguale a 11 kiloWatt, se acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (non ci sono vincoli sulla data di immatricolazione). Gli L1 sono i ciclomotori, gli L3 sono sostanzialmente le motociclette (veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici e velocità massima superiore a 45 km/h).  


L’entità del bonus è pari al 30% del prezzo, con un massimo di 3mila euro. Spettano solo a chi acquista (anche in leasing) esemplari che siano elettrici o ibridi. Quelli elettrici sono definiti come dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo (batterie). Gli ibridi devono invece avere una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con presenza a bordo anche di un motogeneratore termico volto solo a generare energia elettrica o di un motore termico che garantisca solo la trazione (e può funzionare in modo autonomo) o anche la generazione di elettricità.


I veicoli da rottamare devono innanzitutto avere classe ambientale tra Euro zero ed Euro 2: sostanzialmente, sulla carta di circolazione non deve apparire alcuna direttiva europea antinquinamento o la 97/24 o la 2002/51 Fase A o la 2003/77 Fase A. Più facilmente, si può verificare il numero di classe, digitando la propria targa sul Portale dell’automobilista.


Inoltre, il mezzo da rottamare deve appartenere alle «medesime categorie» di quelli acquistati. Ciò sembra significare che non occorra che la categoria coincida: in caso contrario, la norma avrebbe parlato di «medesima categoria».

Ecotassa: il pagamento non può essere delegato al venditore

Il 1° marzo è scattata l’ecotassa auto. Cioè la tassa sull’acquisto di esemplari con emissioni di CO2 superiori a 160 grammi per chilometro. 


L’ecotassa è dovuta da chi acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, cioè quelli con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, con un massimo di nove posti a sedere, tranne che sia a uso speciale. Normalmente il veicolo deve essere «nuovo di fabbrica», ma se è già stato immatricolato all’estero (non importa per quanto tempo) è comunque soggetto alla tassa se viene reimmatricolato in Italia.


L’importo che dovrà essere pagato dipende dall’entità dello sforamento delle emissioni di CO2 rispetto alla soglia fissata dalla legge. Se è compreso tra 161 e 175 g/km, l’ecotassa ammonterà a 1.100 euro, se è tra 176 e 200 l’ecotassa sarà di 1.600 euro, tra 201 e 250 l’ecotassa sarà di 2mila euro e se sarà superiore a 250 l’ecotassa sarà di 2.500 euro. 


Fino al 31 dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo sarà relativo al ciclo di prova Nedc, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione. Dal 2021, dovrebbero essere riportati valori più alti, perché ottenuti col ciclo di prova Wltp, meno blando perché prevede velocità e accelerazioni maggiori. Quindi, chi volesse tutelarsi da un venditore che gli promette che il veicolo è esente dall’ecotassa o non paga più di un certo importo deve far aggiungere sul contratto di acquisto la clausola che fissa il numero di grammi/chilometro di CO2 che saranno riportati su tale punto della carta di circolazione.


Modalità di pagamento 


L’ecotassa dovrà essere versata dall’acquirente o dal soggetto che richiede l’immatricolazione del veicolo, utilizzando il modello F24. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.


La norma istitutiva della nuova imposta, però, non prevede alcun termine di scadenza e non è previsto neppure l’emanazione di un decreto attuativo per istituirla. L’ecotassa dovrà essere pagata con l’F24, con il codice tributo 3500. 


Veicoli usati esteri 


L’ecotassa sarà dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, già immatricolato in un altro Stato. Si dovrà pagare l’ecotassa anche per tutti i veicoli con contratto di acquisto all’estero già stipulato al 28 febbraio 2019, ma immatricolati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In questo caso, la norma non pone come condizione per la tassazione del veicolo il fatto che lo stesso sia «nuovo di fabbrica», quindi saranno tassati anche tutti quelli usati «importati» dall’estero dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021.


Il non parlare di «acquisto» di veicoli «nuovi di fabbrica», però, comporta che saranno tassati anche i semplici passaggi dalla targa estera a quella italiana di veicoli di proprietà dello stesso soggetto, quindi, senza nessun acquisto vero e proprio. Si tratta della cosiddetta «nazionalizzazione» del proprio veicolo.


Esenzioni 


L’ecotassa non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, come i camper, i veicoli blindati, le ambulanze, le autofunebri, i veicoli con accesso per sedie a rotelle, i caravan, le gru mobili, il rimorchio per trasporto eccezionale e così via.

Bonus al 50% su acquisto e posa delle colonnine

I soggetti agevolati: tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche, i professionisti, le imprese, le società di persone e di capitali.

Misura dell’agevolazione: detrazione dall’Irpef o dall’Ires, fino a concorrenza del suo ammontare del 50% delle spese sostenute.

Ripartizione del bonus: la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Periodo agevolato: rilevano le spese «sostenute» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Metodo per individuare il sostenimento della spesa: principio di cassa per i privati, i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione ovvero col principio della competenza per le altre imprese, cioè quelle in contabilità ordinaria.

Tipologia di investimento agevolato: spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257), anche sulle parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del codice civile), ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

Importo massimo delle spese: le spese sono agevolate fino a un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.

Attuazione: l’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ma un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, deve dettare la disciplina applicativa di questa nuova agevolazione.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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