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Efattura, vendite promozionali direttamente scontabili

Per effettuare regali ai propri clienti convengono le vendite promozionali rispetto agli omaggi autonomi e scollegati da contratti di vendita, in quanto solo per i primi si può evitare di applicare l’Iva all’atto della consegna dell’omaggio al cliente. 

Per l’acquisto di alimenti e bevande da consumare genericamente in azienda (non in mensa o tramite distributori) l’Iva è indetraibile, mentre se questi beni sono offerti ai clienti e contemporaneamente di valore pari o inferiore a 50 euro, l’imposta si può detrarre.

Quando si regalano a clienti beni «propri» (cioè oggetto dell’attività) di qualunque costo unitario (inferiore, pari o superiore a 50 euro) spesso viene erroneamente emessa una fattura a sé stessi («cessione gratuita di beni» imponibile a Iva per l’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72, senza rivalsa, ex autofattura), la quale viene correttamente inviata al Sdi e registrata solo nel registro Iva vendite.

L’Iva sull’acquisto di questi «beni propri» (di qualunque importo) è detraibile. Quindi, si recupera l’Iva pagata sull’acquisto, ma si «versa» quella non incassata sulla «cessione gratuita di beni».

In realtà, molti di questi omaggi sono previsti già nel contratto originario di cessione di altri beni aziendali, quindi, all’atto della loro consegna al cliente dovrebbero essere qualificati come «beni ceduti» contrattualmente «a titolo di sconto, premio o abbuono». Si tratta, ad esempio, delle vendite promozionali del tipo «3 per 2» (anche tramite scambio di corrispondenza), per le quali l’Iva dell’acquisto è solitamente detraibile e nella e-fattura di cessione va indicato il relativo corrispettivo escluso da Iva, con il codice natura N1, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, del Dpr 633/72. Quindi, si recupera l’Iva pagata sull’acquisto e non si versa quella non incassata sul «beni ceduti» contrattualmente «a titolo di sconto, premio o abbuono».

Per poter escludere dall’Iva queste cessioni, però, è necessario che lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti «in conformità alle originarie condizioni contrattuali» e che i beni «omaggiati» siano soggetti a un’aliquota Iva uguale o inferiore a quella della cessione principale. 

L’Iva sugli acquisti di alimenti e bevande è detraibile solo se sono beni-merce o se sono destinati alle mense o ai distributori automatici (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, del Dpr 633/72) o con caricamento manuale (ad esempio, della cialda del caffè). Questa regola generale di indetraibilità, però, non si applica se gli alimenti e le bevande sono «distribuiti gratuitamente» ai clienti e contemporaneamente sono di «costo unitario non superiore» a 50 euro, in quanto questa disciplina dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del Dpr 633/1972, sulle spese di rappresentanza, prevale su quella che si basa sulla specifica natura dei beni, alimenti e bevande, di cui alla precedente lettera f). Questa detrazione dell’Iva, quindi, si applica, ad esempio, per lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, per le caramelle da tenere nella reception dell’azienda a uso dei clienti o per il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale l’Iva si detrae comunque).


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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