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Enasarco, aliquote 2018

L’obbligo di iscrizione all’Enasarco, quale ente di previdenza, spetta a:
• Tutti gli agenti che lavorano in proprio o presso società associazioni o qualsiasi altra forma giuridica che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
• Tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sul territorio italiano per conto di ditte italiane o straniere con sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
• In caso di società di persone: possono essere iscritti tutti i soci di società in nome collettivo ed i soli soci accomandatari in caso di società in accomandata.
• L’obbligo di iscrizione è anche per tutte le ditte preponenti straniere che pur non avendo sede in Italia, operano abitualmente nel territorio nazionale o esercitano una parte considerevole delle attività in Italia.
Le aliquote Enasarco 2018 che agenti e rappresentanti di commercio e le ditte, devono versare al Fondo di previdenza:
• Enasarco aliquote 2018: 16% delle provvigioni: Aliquota Monomandatario 16% (futuro) Aliquota Plurimandatario 16% (futuro).
• Il 50% dell’Importo, scaturito dall’applicazione dell’Aliquota Enasarco sull’Imponibile Provvigionale di competenza è a Carico dell’Agente (con una trattenuta diretta in fattura) e il restante 50% è a Carico dell’Azienda Mandante stessa.
• Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all’agente.
L’aliquota contributiva al Fondo Assistenza è:
• Fino a 13 milioni: aliquota al 4% di cui 3% proponente e 1% società di capitali sdc;
• Da 13 a 20 milioni: aliquota 2% di cui 1,5% proponente e 0,5% sdc;
• Da 20 a 26 milioni: aliquota 1% di cui 0,75% proponente e 0,25% sdc;
• Oltre i 26 milioni aliquota 0,5% di cui 0,35 proponente e 0,2% sdc.
Per gli agenti che operano in società d capitali comprese SPA e SRL, infatti, i contributi sono calcolati in modo diverso, in quanto la loro misura è determinata sulle somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza tener conto del minale contributivo o del massimale provvigionale.
I contributi previdenziali sono dovuti dall’agente e dalla ditta, dal momento in cui matura il diritto alla provvigione, per cui a prescindere dalla data di effettivo versamento della stessa all’agente o dalla fattura il contributo è subito dovuto.
Rimane facoltà della ditta e dell’agente, trovare un accordo per decidere di spostare a livello temporale la maturazione della provvigione che comunque non può superare la data in cui il cliente effettua il pagamento del relativo bene.

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