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Enti con commerciali, dietrofront sulla flessibilità

La novità di maggior rilievo interessa le organizzazioni di volontariato (Odv): viene reintrodotta per questi enti l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività (prevista fino al 31 dicembre 2017 dall’articolo 8 della legge 266/1991). Chiarimenti anche sulle agevolazioni applicabili alle Odv che sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Con le modifiche del correttivo, l’Odv che diventa ente filantropico mantiene l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale. Non confermata, invece, la detrazione maggiorata al 35% per le erogazioni liberali in natura a favore delle organizzazioni di volontariato. L’attuale articolo 83 limita l’agevolazione alle sole erogazioni in denaro, con evidente asimmetria rispetto alle liberalità destinate ad altri enti del Terzo settore (Ets).
Sul fronte della perdita della qualifica di ente del Terzo settore non commerciale, il nuovo testo dell’articolo 79 chiarisce che essa opera a partire dal medesimo periodo di imposta in cui l’ente assume natura commerciale, in linea con l’articolo 149 del Tuir e con la prassi consolidata sul punto (circolare ministero Finanze 124/1998). Viene invece meno, rispetto allo schema di decreto, la previsione di un margine di tolleranza del 10% nello scostamento tra costi e ricavi ai fini della qualificazione come commerciale o meno dell’attività di interesse generale. Questo tipo di temperamento avrebbe dato maggiore flessibilità, consentendo all’ente di conservare la natura non commerciale anche in caso di lievi scostamenti tra costi e ricavi, peraltro confinati in un periodo di tempo limitato (2 anni).
Bocciate anche tutte le altre modifiche di coordinamento con l’attuale disciplina Onlus nonché il rispristino dell’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir per gli enti associativi assistenziali. Con riguardo alle prime, restano finanziabili con l’emissione di titoli di solidarietà (articolo 77 del Codice del Terzo settore) solo le attività degli enti del Terzo settore di natura non commerciale, seppure l’attuale articolo 29 del Dlgs 460/1997 preveda l’emissione di questi strumenti per il sostegno delle Onlus (tra le quali rientrano anche le cooperative sociali e altri enti che potrebbero qualificarsi nel nuovo regime come Ets commerciali). Resta riferita ai soli Ets non commerciali anche l’esenzione Iva per le prestazioni di trasporto di malati/feriti con veicoli equipaggiati, con la conseguenza che con la piena efficacia della riforma questo tipo di prestazioni sarà Iva imponibile per le cooperative sociali (finora incluse nell’esenzione in quanto Onlus). Quanto alla modifica dell’articolo 148 del Tuir, salta la proposta emendativa contenuta nello schema di decreto: a regime, quindi, le associazioni assistenziali rimarranno escluse dall’elenco dei soggetti che possono fruire della decommercializzazione delle prestazioni rese agli iscritti a fronte di corrispettivi specifici.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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