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Enti, verifica del 5% sulla non commercialità

È stata inserita una soglia di tolleranza nell’articolo 79 del Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore): con la modifica apportata dal Dl fiscale (Dl 119/2018, convertito dalla legge 136/2018), le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (Ets) potranno considerarsi non commerciali anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (non superiori al 5%), per non più di due periodi di imposta consecutivi.


Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali, di regola, solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi (articolo 79, comma 2).


Dalla natura delle attività svolte, dipende la qualificazione fiscale dell’ente nel suo complesso: se le attività commerciali sono prevalenti, non è possibile beneficiare del regime tributario di favore previsto per gli Ets non commerciali (ad esempio la determinazione forfettaria del reddito d’impresa prevista dall’articolo 80 del Codice del terzo settore), anche se l’ente mantiene la qualifica di Ets. 


Con il Dl 119/2018 la situazione cambia e diventa quindi fondamentale per coloro che intendono accedere al Terzo settore analizzare attentamente le poste di bilancio per valutare come collocarsi nel futuro Registro unico del terzo settore e quali modifiche statutarie adottare per adeguarsi alle nuove disposizioni (si veda l’altro articolo in pagina). La questione non dovrebbe interessare gli enti più piccoli, che vivono per lo più di erogazioni liberali e in pareggio costi/ricavi, ma piuttosto le realtà più strutturate sotto il profilo organizzativo, abituate già da tempo a realizzare profitti da impiegare per le finalità benefiche.

Per effettuare il calcolo, bisogna prima di tutto individuare, per ciascuna attività di interesse generale, ricavi e costi. Con riguardo a questi ultimi, l’articolo 79, comma 2, del Codice del terzo settore, adotta una formulazione più ampia rispetto a quella contenuta nell’articolo 143 del Tuir (che si riferisce ai «costi di diretta imputazione»), parlando di «costi effettivi». Con la precisazione che, laddove le attività di interesse generale siano più di una, i costi indiretti andrebbero imputati a ciascuna in misura proporzionale. Se dal calcolo i ricavi superano i costi, occorre verificare se è rispettata la soglia del 5% prevista dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 79. In caso positivo, l’attività continua a considerarsi non commerciale ma lo sforamento non dovrà realizzarsi per più di due periodi di imposta consecutivi. A partire dal terzo, infatti, scatta il criterio generale della corrispondenza costi/corrispettivi.

Fatto questo, si passa alla valutazione dell’ente nel suo complesso. Una volta verificata la natura (commerciale o meno) delle singole attività, bisogna fare un raffronto tra le entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e quelle relative alle attività (di interesse generale o diverse) svolte con modalità commerciali, per stabilire quali sono prevalenti e, di conseguenza, come si qualifica l’ente dal punto di vista fiscale.

Non tutte le attività dovranno sottostare ai parametri di commercialità dell’articolo 79. Una prima eccezione alla regola del raffronto costi/ricavi è prevista per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che è considerato sempre non commerciale se l’Ets reinveste gli utili nelle attività istituzionali di ricerca e nella diffusione gratuita dei relativi risultati o affida la ricerca a università o altri organismi che la svolgono nel rispetto dell’interesse sociale (a prescindere quindi dal superamento o meno della soglia del 5% – articolo 79, comma 3). Una ulteriore deroga è stata introdotta, poi, con la legge di Bilancio (145/2018), per le fondazioni ex-Ipab che svolgono attività nei settori dei servizi sociali, della sanità e delle prestazioni socio-sanitarie: sempre decommercializzate se gli utili vengono reinvestiti in tali attività e non sono deliberati compensi a favore degli organi amministrativi.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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