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Entrate dall’ex datore di lavoro oltre il 50%, «bloccano» il forfettario

L’agente di commercio, con attività avviata dal 2018 e con provvigioni 2018 maturate prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, può rientrare nel 2019 nel regime forfettario (in presenza degli altri requisiti di legge), mantenendo tale regime anche nel 2020 qualora le provvigioni realizzate verso l’«ex datore» – ovvero soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili – non superino il 50% del totale. 

La norma prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. 

La circolare 9/E/2019 – oltre a definire quali siano i rapporti riconducibili (a questi fini) a quelli di lavoro – ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, non è sufficiente che l’«ex datore» costituisca il principale cliente del soggetto forfettario (ad esempio con un fatturato pari al 40% del totale, quando tutti gli altri clienti sono inferiori), ma occorre che i ricavi o i compensi percepiti nell’anno da quest’ultimo siano in ogni caso superiori al 50 per cento. 

Sono da qualificarsi «soggetti direttamente o indirettamente riconducibili» ai datori di lavoro, i soggetti controllanti, controllati e collegati a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, considerando quali persone interposte i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir.

La presenza della causa ostativa va valutata anno per anno a partire dal 2019 e ha effetto sul regime applicato l’anno successivo. 

Da notare che la norma non impedisce (di per sé e fatte salve considerazioni di natura diversa) una contemporaneità tra presenza di un datore di lavoro e di un’attività in regime forfettario svolta anche nei confronti di quest’ultimo (o soggetto riconducibile). Ciò che determina la fuoriuscita dal regime è la prevalenza degli incassi verso questi soggetti.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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